Niente canone Rai per gli over 75, come si presenta la domanda

Home > Fisco > Normativa Fiscale > Niente canone Rai per gli over 75, come si presenta la domanda

Tutti coloro che intendono essere esoneranti dal pagamento del Canone Rai per la prima volta a partire dal secondo semestre 2015, devono effettuare la domanda. Non ci sono adempimenti in programma per chi ne beneficia. 

Il 31 luglio è l’ultimo giorno a disposizione dei cittadini che hanno compiuto 75 anni e hanno i requisiti reddituali per accedere all’agevolazione, l’esonero dal pagamento del Canone RAI, introdotto dalla Finanziaria 2008. Al fine di ottenere l’esonero, per la prima volta, deve essere redatta una dichiarazione sostitutiva, usando il modello disponibile in formato elettronico sul sito delle Entrate.

Esenzione del canone RAI per gli over75

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve attestare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di legge, deve riportare il numero dell’abbonamento RAI e indicare l’anno per cui si richiede l’esonero. Il contribuente deve inoltre indicare se è coniugato o meno. Se è coniugato deve indicare il codice fiscale del coniuge convivente e poi dichiarare di non aver superato la soglia reddituale per il riconoscimento dell’agevolazione.

Come specifica l’Agenzia delle Entrate:

Il beneficio, infatti, spetta se la somma dei redditi coniugali non è superiore a 6.713,98 euro (inoltre, non devono esserci altri conviventi titolari di reddito proprio).

La dichiarazione sostitutiva può essere inviata tramite posta raccomandata all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.a.t. – Sportello Abbonamenti TV – 10121 – Torino, allegando una fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, oppure essere consegnata dall’interessato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate sul territorio.

I requisiti per ottenere l’esenzione sono:

  • aver compiuto 75 anni di età, entro il termine di pagamento del canone (31 luglio)
  • non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio
  • possedere un reddito, che sommato a quello del coniuge convivente, non superi complessivamente 516,46 euro per tredici mensilità (6.713,98 euro annui).

Lascia un commento