Pensioni, via ai rimborsi. Si parte da 796 euro

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Dal primo agosto l’INPS ha deciso di avviare il rimborso degli arretrati legati alla rivalutazione delle pensioni. Un’operazione resa necessaria dalla sentenza della Consulta che è stata recepita dal decreto legge del Governo. Ecco come si andrà avanti. 

Riepiloghiamo brevemente: sono interessate da questa operazione tutte le pensioni da 3 volte il minimo fino a 6 volte secondo un meccanismo chiarito dalla circolare pubblicata dall’Istituto di previdenza. Prendendo spunto da quanto scritto dall’INPS, vediamo i singoli casi iniziando dalla rivalutazione per gli anni 2012 e 2013:

Il nuovo comma 25 stabilisce, in particolare, che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

  • nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla  base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o  inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto  trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  • non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013.

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