Prestazioni della previdenza complementare: il riscatto

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 Se un soggetto si iscrive ad un fondo pensione integrativo e poi, a causa di vari fattori quali possono essere una diversa posizione lavorativa, perde i requisiti per parteciparvi, ha due possibilità per mantenere il fondo: il trasferimento e il riscatto.

Attraverso la procedura di riscatto, che può essere diversa in base al fondo pensionistico prescelto e sottoposta a diverse condizioni, il lavoratore può richiedere la posizione individuale accumulata o la conservazione della posizione individuale già accantonata presso il fondo, ma senza continuare a contribuire.

Esistono due tipologie di riscatto:

il riscatto parziale: fino al 50% del montante maturato se la disoccupazione dopo la cessazione della precedente attività lavorativa è compreso tra 12 e 48 mesi o nel caso di mobilità e cassa integrazione:

il riscatto totale: nel caso in cui il periodo di disoccupazione sia superiore ai 48 mesi o sia occorsa una invalidità permanente grave.

Il riscatto della posizione maturata può essere richiesto anche in caso di decesso dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. In questa eventualità sono gli eredi o le persone indicate dal sottoscrittore del fondo a beneficiare del montante.

 

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