Riqualificazione energetica, cosa cambia con le semplificazioni fiscali?

Home > Fisco > Normativa Fiscale > Riqualificazione energetica, cosa cambia con le semplificazioni fiscali?

In virtù del Decreto Legislativo n. 175/2014, nell’ambito delle semplificazioni fiscali, sono state introdotte nuove misure di semplificazione e snellimento degli adempimenti per persone fisiche, società e in sede di rimborsi fiscali.

Quando vengono eseguiti interventi che accrescono il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti è permessa un’agevolazione fiscale che consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società).

Per quanto riguarda le spese sostenute dal 2009, nel caso in cui i lavori necessari a realizzare gli interventi proseguano in più periodi d’imposta, è opportuno comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi d’imposta precedenti.

La novità introdotta riguarda una modifica fondamentale inerente alla riqualificazione energetica degli edifici.

Il Decreto all’art. 12 dispone l’abrogazione della comunicazione all’Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici. Niente più obbligo, dunque, per i contribuenti beneficiari della detrazione (al momento pari al 65%) per interventi di riqualificazione energetica, di comunicare all’Agenzia delle Entrate, in casi di lavori “pluriennali” cioè che proseguono per più periodi di imposta, le spese sostenute nell’anno precedente. Il comma 6 dell’articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dunque, è abrogato.

Procede, dunque, la semplificazione fiscale e burocratica volta ad agevolare la vita dei contribuenti che si trovano a eseguire i lavori di risparmio energetico in più anni, attraverso l’abrogazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

In passato, a dire il vero, l’ormai abrogato art. 29 succitato, disponeva, ai fini della detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, uno specifico obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, occorreva inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione (il modello IRE riguardante appunto gli interventi di riqualificazione energetica).

 

Lascia un commento