Come funziona e quanto ci costa la TARES

 Si chiama TARES e farà il suo ingresso nella vita degli italiani a partire dall’anno prossimo. E’ l’imposta voluta dal Governo uscente che va a sostituire la Tarsu e la Tia. La nuova tassa sui rifiuti, così com’è pensata, incide molto su chi possiede locali che producono rifiuti, sulle imprese ma anche sulle famiglie numerose.

Il pagamento della TARES doveva iniziare a gennaio, ma sembra che adesso la prima rata sia stata posticipata ad aprile. Poi toccherà regolarizzare la propria posizione in quattro rate annuali.

Il funzionamento della TARES. Questa tassa deve coprire al 100 per cento i costi del servizio sostenuto dai comuni. Attualmente, la tassa sui rifiuti copre soltanto il 79% dei costi, in pochissimi casi raggiunge quota 91% ma si tratta di eccezioni.

La TARES, oltre a coprire le spese dei servizio di raccolta dei rifiuti dovrà finanziare anche altri costi, i cosiddetti servizi indivisibili che gli enti locali forniscono ai cittadini. Nell’insieme dei servizi indivisibili rientrano l’illuminazione pubblica, la polizia locale, il verde attrezzato e la manutenzione delle strade.

Per coprire tutte queste spese sarà necessario aumentare la quota della vecchia tassa sui rifiuti, si prevede dunque un aumento di 30-40 centesimi al metro quadro. Per una famiglia composta da più di cinque persone, l’incremento medio della tassa sarà del 30 per cento. 

Il controllo dei valori bollati

 L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli utenti un gran numero di servizi telematizzati di cui i contribuenti si possono avvalere. Alcuni servizi sono sottoposti alla registrazione ai servizi Entratel, facile e gratuita da ottenere, utile per tenere sotto controllo il proprio cassetto fiscale.

Altri servizi, invece, possono essere usati anche senza essere registrati al portale dell’Erario. In questo secondo insieme rientra ad esempio il servizio di controllo dei valori bollati.

Il contribuente è guidato nella fruizione del servizio. In primo luogo si ricorda che per avere un esito, nella maschera di dialogo deve essere inserito il codice di 14 numeri presenti sopra il codice a basse, nella parte bassa del contrassegno.

Se il contrassegno è stato emesso prima del 15 marzo 2006 allora devono essere inseriti soltanto gli undici numeri finali senza digitare le prime tre cifre che sono “010”.

Perché verificare la validità di un contrassegno? Perché potrebbe essere stato contraffatto, per esempio, stampandolo su etichette rubate o semplicemente smarrite. Nel momento in cui il contrassegno risulta annullato nel sistema, il contribuente sarà chiamato a consideralo non valido. Il tabaccaio, infatti ha annullato il contrassegno stesso con la procedura messa a sua disposizione e i contrassegni annullati non possono essere venduti.

A questo punto la ricerca si effettua inserendo obbligatoriamente il numero dello scontrino e facoltativamente la data della sua emissione.

Cumulabilità delle agevolazioni

 Sono frequenti in questo periodo le richieste d’intervento per usufruire delle agevolazione fiscali per il risparmio energetico. A livello legislativo sono state definite delle quote percentuali rimborsate ai contribuenti che migliorano a livello energetico l’immobile che abitano.

Abbiamo già considerato la natura di questo incentivo o agevolazione che dir si voglia e abbiamo valutato insieme le tipologie di contribuenti che possono accedere al beneficio. Adesso cerchiamo di capire se la detrazione d’imposta al 55% è cumulabile con altre agevolazioni fiscali.

La risposta è negativa: la detrazione d’imposta al 55% non è cumulabile con le altre agevolazioni fiscali previste da altre leggi nazionali per le stesse tipologie d’interventi. Per esempio la detrazione al 55% non può essere cumulata con quella al 36% per il recupero del patrimonio edilizio.

Questo vuol dire che per un intervento che possa rientrare in entrambe le agevolazioni, è possibile chiedere uno solo dei benefici fiscali, rispettando termini e modi definiti dalla legge. Una modifica alla normativa ha introdotto un ulteriore approfondimento che determina che dal primo gennaio 2009, la detrazione non sia cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli Enti locali.

Nella guida dell’Agenzia delle Entrate si specifica che non è stata definita una regola particolare in merito all’aliquota IVA applicabile.

Chi può usufruire delle agevolazioni

 Gli incentivi per la riqualificazione energetica riconoscono una detrazione d’imposta pari al 55 per cento delle spese sostenute per riqualificare gli edifici esistenti, per rinnovarne l’involucro, per installare i pannelli solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per legge è stato stabilito un limite massimo alle detrazioni che varia da 30 mila e 100 mila euro in base all’intervento richiesto dal contribuente. In una guida dell’Agenzia delle Entrate si spiega anche chi può usufruire di queste detrazioni: tutti i contribuenti e le imprese che possiedono l’immobile oggetto dell’intervento.

Quindi possono partecipare al bando per gli incentivi sia le persone fisiche, sia i contribuenti che conseguono un reddito d’impresa, sia le associazioni tra professionisti, sia gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

L’Erario ci tiene a precisare che non possono usufruire dell’agevolazione le imprese che svolgono come attività quella di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica interessino i cosiddetti immobili merce.

Sono ammessi a fruire della detrazione sia i titolari di di un diritto reale sull’immobile, sia i condomini per gli interventi che riguardano le parti comuni, sia gli inquilini, sia coloro che detengono un immobile in comodato, nonché i famigliari conviventi con il possessore dell’immobile su cui è fatto l’intervento di riqualificazione, che sostengono le spese per lo stesso.

Associazioni sportive: come iscriversi al 5×1000

 Anche le associazioni sportive dilettantistiche possono iscriversi agli elenchi dell’Agenzia delle Entrate dei destinatari del Cinque per Mille dell’IRPEF. Secondo la legge in vigore, a parte gli enti di volontariato, possono accedere a questo finanziamento anche le associazioni sportive.

Nella definizione sono comprese le associazioni che prevedono un settore giovanili e che sono affiliate alla Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata, o ad un Ente di promozione sportiva che sia però riconosciuto dal Coni.

Le associazioni sportive dilettantistiche devono rispettare alcuni requisiti per entrare nell’elenco dei destinatari del 5×1000. In particolare devono “svolgere prevalentemente” un’attività tra quelle elencate dalla normativa: avviamento e formazione sportiva per i giovani che non hanno ancora compiuto 18 anni, avviamento alla pratica sportiva per le persone che non hanno compiuto 60 anni, avviamento alla pratica sportiva per i soggetti svantaggiati dal punto di vista delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o famigliari.

Anche per loro la domanda di essere inseriti negli elenchi va trasmessa telematicamente, o personalmente se si è abilitati ai servizi Entratel, oppure tramite un intermediario abilitato.

Le scadenze cambiano ogni anni, ma per il 2012 erano le seguenti: possedere i requisiti al 21 marzo del 2012 e presentare l’iscrizione entro il 7 maggio del 2012. Le integrazioni, da presentare entro il primo ottobre, erano sottoposte al pagamento di una sanzione di 258 euro.

Enti di volontariato: come iscriversi al 5×1000

 Il Cinque per Mille dell’IRPEF indicato nella dichiarazione dei redditi può essere destinato dai contribuenti, ad enti ed associazioni che svolgano attività di volontariato. Il contribuenti deve semplicemente indicare il codice fiscale del destinatario del suo 5×1000 nella casella presente nella prima parte dei modelli di dichiarazione e confermare la propria scelta con la firma.

Più lunga la trafila che gli enti di volontariato che vogliono godere di questo beneficio devono fare per rientrare nell’elenco disposto ogni anno dall’Agenzia delle Entrate, a partire dal 21 marzo del 2012.

La domanda deve essere trasmessa telematicamente dai soggetti interessati nel caso in cui siano iscritti e abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure devono essere inviati dagli intermediaria abilitati. Il termine di presentazione delle domanda cambia di anno in anno ma per avere un’idea dei tempi è sufficiente dire che per il 2012 la domanda doveva essere inviata entro il 7 maggio 2012.

Per quest’anno fiscale è stato deciso inoltre che possono partecipare al riparto delle quote del Cinque per Mille, tutti gli enti che hanno presentato le domande e le integrazioni entro il primo ottobre 2012 e che hanno versato la sanzione di 258 euro per il ritardo. I requisiti dovevano però essere posseduti al 7 maggio 2012.

Il riepilogo della domanda è fornito al richiedente al momento dell’iscrizione.

Come si esercita l’opzione della cedolare secca

 Per optare per il regime facoltativo della cedolare secca ed avere qualche beneficio in termini fiscali è necessario conoscere i moduli messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

In alcuni articoli abbiamo già definito le caratteristiche di questa tassa, le modalità di calcolo dell’imposta e abbiamo fornito alcune informazioni sul versamento e la durata dell’opzione. Adesso prendiamo in esame la procedura per esercitare l’opzione.

I cittadini interessati all’opzione della cedolare secca, possono esercitare l’opzione al momento della registrazione del contratto di locazione attraverso una “denuncia” fatta tramite il modello semplificato Siria messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure tramite il modello 69.

Il modello semplificato Siria. Questo modello si può usare soltanto in alcuni casi specifici: quando il numero totale di locatori e affittuari non supera le tre unità, quando tutti i locatori esercitano l’opzione per la cedolare secca, quando c’è una sola unità abitativa e non più di tre pertinenze, quando tutti gli immobili sono censiti con l’attribuzione di una rendita, quando il contratto contiene soltanto un rapporto di locazione.

Se questi requisiti non ci sono, deve essere utilizzato il modello 69 che deve essere usato anche per le proroghe, per le risoluzioni anticipate e per tutti gli altri casi previsti. Entrambi i modelli possono essere scaricati dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Come si versa e quanto dura la cedolare secca

 La cedolare secca è l’imposta che sostituisce la vecchia tassa sugli affitti. Il particolare sconto previsto per chi esercita l’opzione è legato alla volontà del legislatore di far emergere il nero nel settore immobiliare.

In breve abbiamo ripercorso le caratteristiche della cedolare secca introdotta nel 2011, e abbiamo anche affrontato insieme il calcolo dell’imposta e le comunicazioni obbligatorie. Adesso cerchiamo di capire come si versa l’imposta e quanto dura l’esercizio dell’opzione.

Versamento della cedolare secca. Per il 2012 è stato previsto che la cedolare secca sia versata con un acconto pari al 95% dell’imposta che è dovuta per l’anno.

Si può versare in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo non supera i 257,52 euro. Oppure si può versare in due rate, la prima entro il 16 giugno pari al 40 per cento della tassa e la seconda, il 60% entro il 30 novembre.

In realtà per il 2012 è stato previsto un differimento dell’acconto di tre punti percentuali per cui chi paga in un’unica soluzione deve anticipare il 92% dell’imposta e chi paga in due rate deve ricordarsi che a giugno ha pagato il 38% dell’imposta e deve pagare il 54% entro novembre.

L’acconto in questione non è dovuto nel caso in cui si tratti del primo anno di applicazione dell’imposta. Le scadenze sono identiche a quelle dell’Irpef, ecco un modo per tenerle a mente.

Durata. L’opzione è vincolante per tutta la durata anche residua del contratto dal momento della scelta, ma il locatore può revocarla l’anno successivo a quello di esercizio dell’opzione.

Assicurazioni estere: un codice per l’imposta

 Novembre, periodo di pagamenti, per numerose imposte. Arriva anche quella sulle assicurazioni estere che è stata abbinata ad un particolare codice da inserire nell’F24 per completare il pagamento.

Entro il 16 novembre, tutti i soggetti chiamati ad applicare l’imposta al posto delle compagnie o del loro rappresentante legale, devono versare l’imposta sulle assicurazioni estere. Il codice da usera è il 1695.

Ad usarlo devono essere gli intermediari tramite i quali vengono generalmente riscossi i redditi maturati tramite le assicurazioni estere. Questi intermediari fanno le veci dei sostituti d’imposta ed operano nel nostro paese rispettando gli incarichi ricevuti dai contribuenti o dalle compagnie estere.

Questi intermediari devono inserire il codice 1695 per pagare l’imposta sostitutiva, a patto che non l’abbia già fatto la compangia che può provvedere in autonomia al pagamento, oppure affidarsi ad un rappresentante legatli che cura gli adempimenti di “sostituzione tributaria”.

Tutta la procedura è ben spiegata nella risoluzione 98/E.

Per calcolare l’importo dell’imposta occorre avera a disposizione il valore delle polizze a decorrere dal primo gennaio del 2011 e il pagamento deve essere ottemperato entro il 16 novembre 2012. Le polizze totalmente liquidate nel corso del 2012, invece, non sono sottoposte al pagamento dell’imposta sostitutiva.

Il nome del codice, che va inserito nella sezione Erario, presente nella guida dell’Agenzia delle Entrate è “Imposta sul valore dei contratti di assicurazione – art. 1, c. 2-sexies, d.l. n. 209/2002.

Come funziona il regime di vantaggio

 Il regime di vantaggio è un’opportunità fiscale che l’Erario offre ai giovani imprenditori, ai disoccupati e a coloro che sono iscritti alle liste di mobilità e vogliono iniziare una nuova attività.

Per tutte queste persone è stato studiato un regime fiscale di vantaggio che, sostanzialmente, consiste in un’imposta sostitutiva dell’Irpef e di tutti gli addizionali connessi pari al 5 per cento. C’è chiaramente un limite all’ingresso in questo regime: si deve aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007.

L’Agenzia delle Entrate è chiara su un punto: quando di parla di inizio dell’attività non si parla certo di apertura della partita IVA ma l’inizio dello svolgimento dell’attività stessa. Sono esclusi dal regime di vantaggio anche coloro che si avvalgono già di un regime speciale IVA, per esempio agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi e via dicendo; sono esclusi i non residenti e coloro che in via esclusiva o prevalente si occupato di cessioni di immobili e di mezzi di trasporto nuovi; sono infine esclusi tutti coloro che partecipano a società di persone, associazioni professionali o Srl  e hanno optato per la cosiddetta trasparenza fiscale.

Il regime di vantaggio dura cinque anni a partire dal periodo d’imposta di inizio dell’attività e se qualcuno decide di uscire, magari perché vengono meno i requisiti, non può più rientrarvi.