Voucher lavoro, la guida – II parte

 I voucher lavoro sono degli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati per la retribuzione del lavoro occasionale accessorio, categoria di attività lavorative piuttosto ampia in cui rientrano diversi tipi di lavoro che possono essere commissionati da diversi tipi di committenti.

Vediamo allora chi può utilizzare i voucher lavoro per pagare e quali sono le categorie di lavoratori che possono usufruire di questa modalità di retribuzione.

Voucher lavoro, la guida – I parte

 Cosa sono i voucher lavoro

I voucher lavoro sono degli strumenti di pagamento per il lavoro occasionale accessorio introdotti in Italia con un apposito decreto legge nel 2008.

Nello specifico, si tratta di un buono dal valore di 10.00 euro che i datori di lavoro possono acquistare anche on line dal sito dell’Inps e nel cui importo sono già comprese sia la retribuzione del lavoratore che alcuni degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi che il datore di lavoro deve adempire per essere in regola (Inps e Inail).

Per quale tipo di lavoro si possono usare i voucher lavoro

I voucher lavoro possono essere utilizzati solo in caso di lavoro accessorio e occasione, ovvero tutte quelle attività lavorative di natura meramente occasionale che non generano un reddito netto superiore a 5.050 € (importo lordo 6.740 €) nel corso di un anno solare per la totalità dei committenti (in caso di committente imprenditore commerciale o professionista, non si possono superare i 2.020 € netti, lordo 2.690 €, per ogni committente, sempre nel limite dei 5.050 euro totali).) per ciascun committente.

Quanto valgono i buoni lavoro?

L’importo unitario di ogni buono lavoro è di 10 euro. In questo importo sono compresi 7.50 euro che sono la retribuzione netta del lavoratore, ovvero quanto riscuoterà in contanti una volta che andrà a monetizzare i suoi buoni presso un ufficio postale), e i 2.50 euro di tasse sul lavoro a carico del datore:

  • i contributi in favore della Gestione separata INPS (13%)
  • l’assicurazione all’INAIL (7%)
  • un compenso all’INPS per la gestione del servizio.

Voucher lavoro, la guida

I parte

II Parte

Vademecum dell’Inps sull’utilizzo dei buoni lavoro

 Dopo l’introduzione dei buoni lavoro, detti anche voucher, una nuova forma di retribuzione del lavoro occasionale accessorio, ha subito, dopo l’entrata in vigore, delle sostanziali modifiche di cui ci dà notizia l’Inps nella Circolare del 29 marzo 2013 n. 49.

► Modalità di utilizzo, scadenze e sanzioni per i voucher lavoro occasionale

In questa circolare si forniscono delle indicazioni sulle modifiche fatte, nello specifico, agli articoli 70 e 72 del D. Lgs. 29 settembre 2003, n. 276 sul “Lavoro occasionale accessorio”. 

Secondo la circolare dell’Inps in questione possono essere considerate forme di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura “meramente occasionale”, per le quali il lavoratore non percepisca uno o più compensi, nel complesso dei committenti, superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. La precedente normativa fissava il limite di 5000 euro per ciascun committente.

Inoltre, partendo dal presupposto che il limite del compenso rimane quello indicato, secondo la Circolare Inps le prestazioni di natura meramente occasionale svolte per imprenditori commerciali o professionisti non possono essere superiori, con riferimento a ciascun committente, a i 2.000 euro annui.

Le modifiche apportate all’art. 70

Settore Agricolo

La Circolare Inps modifica sostanzialmente anche l’art. 70 (comma 2) che riguarda l’utilizzo dei buoni lavoro nel settore agricolo: a differenza di tutti gli altri settori, qui non vige il limite dei 2000 euro di compenso annui percepibili da un solo committente.

Committenti pubblici

Novità anche per i committenti pubblici che, secondo quanto scritto al comma 3, possono usufruire di prestazioni lavorative meramente occasionali solo se l’utilizzo dei voucher rientra nei vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e dal patto di stabilità interno.

► Congedi parentali e certificati medici: le novità del 2013

Compensi percepiti da lavoratori stranieri

Secondo le modifiche apportate all’art. 70 della legge sul mercato del lavoro si prevede che i compensi percepiti dai lavoratori siano computati anche per la determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Esclusioni

la Circolare dell’Inps ha introdotto anche delle importanti novità riguardo le esclusioni e le incompatibilità del lavoro occasionale di tipo accessorio: non ci sono più esclusioni di sorta, fermo restando casi particolari come gli studenti e i pensionati nel settore agricolo.

Quindi, ogni lavoratore può svolgere qualsiasi tipo di prestazione meramente occasionale con il solo limite previsto in caso di incompatibilità, per finalità antielusive, del ricorso al lavoro occasionale quando si tratta, invece, di lavoro subordinato presso lo stesso datore di lavoro.

Limite economico dei buoni lavoro

La circolare dell’Inps mette particolarmente in risalto le modifiche effettuate ai limiti economici dell’utilizzo dei buoni lavoro, con lo spostamento del parametro di riferimento per il computo non più al datore di lavoro, ma al prestatore del servizio. I nuovi limiti fissati per il prestatore di lavoro meramente occasionale sono:

– 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari  a 6.666 € lordi;

– 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari  a 2.666 € lordi;

– 3.000 euro per anno solare per i prestatori  percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.

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Le modifiche apportate all’art. 72

La nuova natura oraria del voucher lavoro

Al fine di avere una maggiore certezza e trasparenza per tutte le parti in causa, il novellato articolo 72 prevede che i

beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati.

In questo modo si potrà avere una maggiore precisione delle ore e della durata della prestazione pagata con i buoni lavoro. Nonostante le modifiche apportate, rimane comunque possibile retribuire le prestazioni lavorative occasionali in misura superiore di quella prevista dai voucher, utilizzando più di uno per il pagamento della medesima ora di lavoro.

 

Modalità di utilizzo, scadenze e sanzioni per i voucher lavoro occasionale

 La riforma del lavoro ha portato degli importanti cambiamenti per quanto riguarda l’utilizzo dei buoni lavoro voucher, lo strumento di pagamento utilizzato per retribuire i lavoratori occasionale con collaborazione di tipo accessorio, che, per essere validi, dovranno essere orari, numerati progressivamente e datati e utilizzati al massimo entra 30 giorni dall’acquisto.

Tutto ha inizio con la riforma del lavoro accessorio arrivata con la legge n. 92 del 2012. Secondo la nuova normativa, a partire dal 18 luglio 2012 in poi, salvo alcuni casi specifici, il lavoro occasionale di tipo accessorio potrà essere utilizzato per tutti i tutti i settori produttivi, sempre che però sia rispettato il limite quantitativo previsto dalla riforma, di 5.000 euro di compenso sulla totalità dei committenti nel corso di un anno solare.

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Per chiarire ulteriormente la questione il Ministero del lavoro ha rilasciato una circolare, la n. 4 del 2013, con la quale si stabiliscono i limiti e le sanzioni per l’utilizzo dei voucher per il pagamento di questa tipologia di prestazioni.

Limiti e sanzioni per prestazioni che eccedono i 5.00 0 euro

Nel caso in cui, infatti, il datore di lavoro utilizzi voucher per una somma complessiva superiore al limite prefissato dei 5.000 euro (che si riducono a 2.000 se il committente è imprenditore commerciale e professionista), il lavoro svolto non potrà più essere considerato come accessorio ma sarà trasformato in rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con l’applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative per il datore di lavoro che non ha rispettato il limite.

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Scadenza e sanzioni previste per l’utilizzo dei buoni voucher oltre il 30° giorno

Ulteriore novità per le scadenze dei voucher: oltre a dover essere orari, datati e numerati, i buoni lavoro dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 30° giorno dal loro acquisto, termine oltre il quale scatta il lavoro nero, con le relative sanzioni, perché, come recita la circolare

la prestazione stessa sarà da ritenersi quale prestazione di fatto, non censita preventivamente e pertanto da considerarsi “in nero”.

Le sanzioni, in questo caso, partono da 1.500 euro per arrivare fino a 2.000 euro.

Sono due le interpretazioni possibili al limite di utilizzo dei buoni lavoro fissato al 30° giorno dalla data di acquisto. La prima considera i tempi di comunicazione per le imprese che devono dare preventivamente notifica dell’intenzione di utilizzare i voucher per il lavoro accessorio: la durata di trenta giorni permette una maggiore flessibilità nell’utilizzo del voucher, che sia in formato cartaceo o in quello telematico.

La seconda interpretazione, invece, è più restrittiva e

renderebbe assai difficile e oltremodo oneroso per il committente formalizzare preventivamente le singole giornate e le quantità di voucher da attribuire ad ogni lavoratore, in particolare in alcuni settori ove la effettuazione e la quantificazione della prestazione è condizionata da fattori esterni, anche di carattere climatico, di difficile prevedibilità.

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Limiti e sanzioni previste per durata della prestazione

La circolare n. 4/2013 prevede inoltre che il datore di lavoro può incorrere in sanzioni anche nel caso in cui la durata della prestazione resa dal dipendente occasionale sia eccedente il limite orario prefissato dai voucher. In questo caso, gli ispettori del ministero dovranno accertarsi dell’effettiva corrispondenza tra la quantità di ore lavorate dal dipendente e i buoni lavoro utilizzati per il pagamento.