Modalità di utilizzo, scadenze e sanzioni per i voucher lavoro occasionale

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 La riforma del lavoro ha portato degli importanti cambiamenti per quanto riguarda l’utilizzo dei buoni lavoro voucher, lo strumento di pagamento utilizzato per retribuire i lavoratori occasionale con collaborazione di tipo accessorio, che, per essere validi, dovranno essere orari, numerati progressivamente e datati e utilizzati al massimo entra 30 giorni dall’acquisto.

Tutto ha inizio con la riforma del lavoro accessorio arrivata con la legge n. 92 del 2012. Secondo la nuova normativa, a partire dal 18 luglio 2012 in poi, salvo alcuni casi specifici, il lavoro occasionale di tipo accessorio potrà essere utilizzato per tutti i tutti i settori produttivi, sempre che però sia rispettato il limite quantitativo previsto dalla riforma, di 5.000 euro di compenso sulla totalità dei committenti nel corso di un anno solare.

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Per chiarire ulteriormente la questione il Ministero del lavoro ha rilasciato una circolare, la n. 4 del 2013, con la quale si stabiliscono i limiti e le sanzioni per l’utilizzo dei voucher per il pagamento di questa tipologia di prestazioni.

Limiti e sanzioni per prestazioni che eccedono i 5.00 0 euro

Nel caso in cui, infatti, il datore di lavoro utilizzi voucher per una somma complessiva superiore al limite prefissato dei 5.000 euro (che si riducono a 2.000 se il committente è imprenditore commerciale e professionista), il lavoro svolto non potrà più essere considerato come accessorio ma sarà trasformato in rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con l’applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative per il datore di lavoro che non ha rispettato il limite.

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Scadenza e sanzioni previste per l’utilizzo dei buoni voucher oltre il 30° giorno

Ulteriore novità per le scadenze dei voucher: oltre a dover essere orari, datati e numerati, i buoni lavoro dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 30° giorno dal loro acquisto, termine oltre il quale scatta il lavoro nero, con le relative sanzioni, perché, come recita la circolare

la prestazione stessa sarà da ritenersi quale prestazione di fatto, non censita preventivamente e pertanto da considerarsi “in nero”.

Le sanzioni, in questo caso, partono da 1.500 euro per arrivare fino a 2.000 euro.

Sono due le interpretazioni possibili al limite di utilizzo dei buoni lavoro fissato al 30° giorno dalla data di acquisto. La prima considera i tempi di comunicazione per le imprese che devono dare preventivamente notifica dell’intenzione di utilizzare i voucher per il lavoro accessorio: la durata di trenta giorni permette una maggiore flessibilità nell’utilizzo del voucher, che sia in formato cartaceo o in quello telematico.

La seconda interpretazione, invece, è più restrittiva e

renderebbe assai difficile e oltremodo oneroso per il committente formalizzare preventivamente le singole giornate e le quantità di voucher da attribuire ad ogni lavoratore, in particolare in alcuni settori ove la effettuazione e la quantificazione della prestazione è condizionata da fattori esterni, anche di carattere climatico, di difficile prevedibilità.

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Limiti e sanzioni previste per durata della prestazione

La circolare n. 4/2013 prevede inoltre che il datore di lavoro può incorrere in sanzioni anche nel caso in cui la durata della prestazione resa dal dipendente occasionale sia eccedente il limite orario prefissato dai voucher. In questo caso, gli ispettori del ministero dovranno accertarsi dell’effettiva corrispondenza tra la quantità di ore lavorate dal dipendente e i buoni lavoro utilizzati per il pagamento.

 

 

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