Chiariti i termini per le comunicazioni con i centri per l’impiego

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 Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 192/2012, inserito nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre, sono cambiati, oltre alla modalità dei pagamenti alle aziende, anche i termini per la comunicazione di dimissioni, revoca e risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro.

La nota n. 18273 del Ministero del Lavoro ha chiarito le tempistiche e le modalità di comunicazione ai centri per l’impiego. Nello specifico si sono dati chiarimenti per quanto riguarda il dies a quo, ossia il giorno da cui parte il conteggio dei cinque giorni di tempo per l’invio delle comunicazioni.

Per il Legislatore i termini per la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro devono essere certi e, anche in caso di effetti retroattivi del licenziamento, non devono incidere sui termini di effettuazione dell’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego: nella nota viene spiegato che l’obbligo di comunicazione decorre dal momento in cui si risolve il rapporto, ossia quando si ha la certezza delll’esito delle procedure di licenziamento.

Lo stesso varrà per le dimissioni, pratica per la quale i 5 giorni di tempo per la comunicazione iniziano da quando viene effettivamente fatta decorrere la risoluzione di dimissioni. Nel caso in cui, poi, ci fosse una revoca della decisione presa (sia per il licenziamento che per le dimissioni) dal giorno in cui si attua la risoluzione partono anche i cinque giorni di tempo per la comunicazione al centro dell’impiego.

 

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