Un altro breve riepilogo dell’Iva per cassa

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 L’IVA per cassa è cambiata: dal primo dicembre 2012 è entrato in vigore un nuovo regime che è da considerarsi facoltativo per i contribuenti che hanno una partita IVA. Per aderire al nuovo regime è necessario indicare nella fattura il riferimento “IVA per cassa”.

Quando l’IVA è indetraibile

Questo nuovo regime, in poche parole, prende atto di una serie di ritardi nei pagamenti. Molti professionisti si trovano a fare i conti con committenti che ottengono il lavoro ma poi non riescono a saldare il debito, nonostante sia già stata emessa dal professionista la fattura a termine del lavoro.

Il nuovo regime, quindi, consente al contribuente IVA di pagare l’imposta sul valore aggiunto al momento dell’incasso del corrispettivo, ma allo stesso tempo consente di detrarre l’IVA sugli acquisti quando è stato pagato il fornitore.

Le novità dell’IVA per cassa

Facciamo un esempio pratico riferito al primo trimestre dell’anno, con l’ipotesi della liquidazione trimestrale dell’IVA. Se il professionista ha effettuato un lavoro importante del valore di 1000 euro + IVA e l’ha concluso a gennaio, il primo febbraio emette la fattura relativa. L’incasso però, arriva soltanto a giugno. Nel mentre, sia a gennaio che a marzo, il contribuente IVA effettua degli acquisti legati all’attività professionale.

A maggio, al momento di liquidare il primo trimestre IVA, dovrà pagare soltanto per le fatture incassate, quindi non per quella che incasserà a giugno, ma potrà detrarre l’IVA degli acquisti.

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