Lavoro nero, modificate le sanzioni

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 Il Ministero del Lavoro è intervenuto con la circolare n. 5/2014 pubblicata in data 4 marzo 2014 per modificare le sanzioni previste dal Decreto Salva Italia per il lavoro nero.

Nello specifico, sono state aggiunte delle fattispecie per la differenziazione delle sanzioni in base al periodo in cui è stata commessa la violazione delle norme che regolano i rapporti di lavoro.

Le sanzioni per il lavoro nero

La circolare del Ministero del Lavoro prevede tre diversi casi:

  1. violazioni commesse prima del 24 dicembre 2013: in questo caso si applica le norme pregresse nel comminare la sanzione per il datore di lavoro;
  2. violazioni commesse dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014 compreso: le sanzioni applicate sono quelle previste dall’art. 3 del Dl n. 12/2002 con una maggiorazione del 30% e l’apertura della procedura di diffida;
  3. violazioni commesse dal 22 febbraio 2014 in poi: le sanzioni sono le stesse del caso precedente, ma non è prevista la diffida.

Per l’importo delle sanzioni consultare la circolare del Ministero del Lavoro a questo link.

► Aumentano le sanzioni per il lavoro nero

Sanzioni e precisazioni per le violazioni sugli orari di lavoro

Nella stessa circolare sono esplicate in modo dettagliato anche quali sanzioni sono previste in caso di violazione degli orari massimi di lavoro o dei giorni di riposo. Nello specifico, la circolare specifica che per le violazioni commesse prima del 23 dicembre 2013 (compreso) rimane valida la normativa pregressa, mentre per le violazioni successive a tale data le sanzioni comminate avranno importo doppio.

Quindi, per le violazioni della durata media dell’orario di lavoro, del riposo settimanale e di quello giornaliero commesse dopo il 24 dicembre 2013 sono previste sanzioni da 200 a 10.000 euro in base al numero di lavoratori coinvolti dalla violazione.

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