Cos’è e quando si usa il Modello 730 integrativo

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 Qualche giorno fa sono scaduti i termini utili per la presentazione del Modello 730 2013, valido per la dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno d’imposta 2012. La compilazione del Modello 730 non è sempre agevole e, inoltre, può succedere che anche questa venga fatta da un professionista vi siano degli errori, che possono essere presenti nella compilazione o nel calcolo.

Ma non tutto è perduto. Infatti, se il contribuente si rende conto che qualcosa non è stato dichiarato nel modo giusto, può ricorrere al Modello 730 integrativo, con il quale è possibile correggere quanto precedentemente dichiarato e non incorrere, così, in sanzioni o ammende da parte del Fisco.

Quando si può usare il Modello 730 integrativo?

Il Modello 730 integrativo si usa in due casi: per errore nei dati identificativi del sostituto d’imposta o per errori nella indicazione di oneri deducibili e detraibili.

Modello 730 integrativo per errori nei dati del sostituto d’imposta

Se il Modello 730 presentato per la dichiarazione dei redditi presenta degli errori, delle incongruenze o non ha riportato in modo completo i dati identificativi del sostituto d’imposta – quelli riportati sul frontespizio – si dovrà presentare il Modello 730 integrativo con l’indicazione del ‘codice 2’ e la dichiarazione deve essere corretta solo per i dati relativi al sostituto d’imposta, rimanendo uguale per tutte le altre sezioni.

Una volta presentato il Modello 730 integrativo, spetta al sostituto d’imposta effettuare i relativi conguagli partendo dalle retribuzioni del mese di luglio.

► Quando e a chi si deve presentare il modello 730 integrativo

Modello 730 integrativo per mancata indicazione di deduzioni e detrazioni

Se nel 730 presentato per la dichiarazione dei redditi sono state omesse indicazioni riguardanti la determinazione dell’imposta relativa alla dichiarazione stessa, il contribuente deve presentare il Modello 730 integrativo sul quale sarà indicato il ‘codice 3’.

La mancata indicazione di queste informazioni deve essere corretta sia che comporti un maggior rimborso, un minor debito o non influisca sulla determinazione dell’imposta.

La modifica delle informazioni riguardanti eventuali rimborsi e debiti deve essere fatta dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza nella compilazione della dichiarazione dei redditi originaria.

Il conguaglio sulla retribuzione derivante dal nuovo calcolo dell’ammontare dell’imposta, sia in debito che in credito, deve essere effettuata dal sostituto d’imposta a partire dalla retribuzione relativa al mese di dicembre.

Se la nuova imposizione genera un debito a carico del contribuente, il sostituto d’imposta deve applicare un interesse mensile dello 0,4% a partire dalla retribuzione di agosto.

 

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