Andare in pensione con 15 anni di contributi

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La riforma Fornero delle pensioni prevede la possibilità di accesso al trattamento pensionistico anticipato. Sono delle eccezioni molto rare ma una piccola possibilità dal 2012 resiste ed è una deroga stabilita dalla vecchia legge Amato che è considerata ancora applicabile. 

Una deroga della riforma Fornero alla vecchia legge Amato, è stata considerata dall’INPS ancora applicabile. In pratica è possibile accedere alla pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi. Per farlo bisogna essere dipendenti del settore privato dopoché l’INPDAP ha escluso i dipendenti pubblici da questa fruizione.

> Reintroduzione della pensione con 15 anni di contributi

Poi è importante aver accumulato almeno 780 settimane di contributi effettivi da lavoro dipendente (accantonati presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria o presso fondi sostitutivi), pari, appunto, a 15 anni. Oltre alla contribuzione effettiva, è necessario possedere, comunque, un’anzianità contributiva di 25 anni.

Per fare chiarezza diremo che:

  • la contribuzione effettiva corrisponde alle settimane di contributi versati (nel nostro caso, contano solo quelli da lavoro dipendente effettivamente accreditati),
  • l’anzianità contributiva, o, più precisamente, assicurativa, decorre dal versamento del primo contributo previdenziale, a qualunque gestione effettuato (ad esempio, alla gestione commercianti), anche presso un Paese estero che abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di sicurezza sociale.

L’esempio che si fa è quello del lavoratore impiegato in un’azienda privata al 31 dicembre 2014 con 3 anni di contribuzione relativi al 1973, 1974 e 1975. Questo fa sì che il lavoratore abbia tre anni di contributi ma 42 anni di anzianità contributiva.

Ultimo requisito per accedere all’agevolazione è possedere almeno 10 anni non lavorati per intero, sempre in qualità di dipendente, nel settore privato. Questa occorrenza capita nel caso in cui il lavoratore, nell’estratto conto dell’anno possieda 52 settimane di contributi di cui 42 derivanti dal lavoro dipendente e 10 da disoccupazione. L’anno così composto è considerato non lavorato per intero. Se invece il lavoratore ha 52 settimane accreitate ma non risultano perché magari era un part-time, l’anno si considera comunque lavorato integralmente.

La disciplina della deroga propone una casistica molto particolare che richiede sempre l’aiuto di un professionista.

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