Quando l’avvocato non è una spesa deducibile

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 Se un’azienda ha sostenuto dei costi per difendersi dall’accusa di corruzione ed ha dovuto pagare un avvocato per la difesa dell’amministratore della società, i costi sostenuti non possono essere considerati delle spese deducibili. Il motivo che sta alla base di questa nuova sentenza della Corte di Cassazione è semplice: l’avvocato, o meglio la difesa dall’accusa di corruzione non è un’attività che rientra tra quelle di perseguimento dell’oggetto sociale.

La sentenza della Corte di Cassazione, la numero 23089 del 14 dicembre 2012, parla chiaro: la società di capitali non può considerare spese deducibili quelle sostenute per pagare un avvocato, incaricato di difendere l’amministratore della società dall’accusa di corruzione, per via del difetto di inerenza.

► Le spese vaghe non sono ammissibili

A sostegno della tesi dei porporati della Cassazione c’è anche l’articolo 1720, comma 2, del codice civile che interviene sulle spese rimborsabili di un mandatario. Siccome nel caso dell’avvocato non si tratta di una spesa connessa al mandato dell’amministratore, nel senso che non si tratta di un’attività funzionale al perseguimento dell’oggetto sociale.

► Le spese insensate non si possono detrarre

Al contrario siamo di fronte ad un’attività in cui il mandato è l’occasione. Il fatto alla base della sentenza affonda le sue radici nella Regione toscana che ha inviato degli avvisi di accertamento in relazione a diversi periodi d’imposta alle aziende, in merito a Irpeg, Iva e Irap ed ha trovato delle spese legali portate erroneamente in deduzione.

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