Per effettuare l’accesso al bonus fiscale per la ricerca e lo sviluppo, che tipo di documentazione deve presentare il soggetto beneficiario, quali documenti deve conservare e cosa verificherร l’Agenzia delle Entrate in merito all’attivitร imprenditoriale?Per quanto riguarda i controlli e la documentazione contabile, l’Agenzia delle Entrate, tramite FiscoOggi, ribadisce quanto segue:
Iย controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile, che deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, e allegata al bilancio.ย Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una societร di revisione legale.
Tali obblighi non si applicano nei confronti delle imprese con bilancio certificato.
>ย Bonus fiscale ricerca e sviluppo โ modalitร di fruizione del credito
Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile delle revisione legale dei conti, nel momento in cui assumono lโincarico, sono tenuti a osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dellโarticolo 10 del Dlgs 39/2010 (recante norme in materia di โAttuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidatiโ) e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dellโInternational federation of accountants (Ifac).
Il revisore legale o il professionista responsabile della revisione, che incorrono in colpa grave nellโesecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione, soggiacciono alle disposizioni relative alla responsabilitร del consulente tecnico ex articolo 64 cpc.
In ogni caso, le imprese beneficiarie hanno lโobbligo di conservare, con riferimento ai costi sulla base dei quali รจ stato determinato il credito dโimposta, la documentazione utile a dimostrare lโammissibilitร e lโeffettivitร degli stessi. Il comma 5 dellโarticolo 7 specifica la tipologia di documentazione da conservare in base ai diversi tipi di costo:
- per quanto concerne i costi relativi al personale altamente qualificato, i fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nellโattivitร di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dellโimpresa beneficiaria ovvero dal responsabile dellโattivitร di ricerca e sviluppo
- per i costi relativi agli strumenti e alle attrezzature di laboratorio, la dichiarazione del legale rappresentante dellโimpresa ovvero del responsabile dellโattivitร di ricerca e sviluppo, relativa alla misura e al periodo in cui i beni sono stati utilizzati per attivitร di ricerca e sviluppo
- per quanto riguarda i costi relativi ai contratti di ricerca stipulati con universitร , enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, incluse le start up innovative, i contratti e una relazione sottoscritta da detti soggetti concernente le attivitร svolte nel periodo cui il costo si riferisce.
LโAgenzia delle Entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformitร delle attivitร e dei costi di ricerca e sviluppo ai parametri indicati dalla normativa. Se dovesse ritenere necessarie valutazioni di carattere tecnico relative allโammissibilitร di specifiche attivitร o alla pertinenza e congruitร dei costi sostenuti, puรฒ richiedere apposito parere al ministero dello Sviluppo economico. Alla stessa Agenzia spetta anche il compito di recuperare lโimporto del credito indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni.