Il Cassetto fiscale apre agli studi di settore con una nuova applicazione dedicata alle partite Iva

 E’ la nuova funzionalità del Cassetto Fiscale, lo strumento on line messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per tutti i contribuenti che permette di conoscere, on-line e in sicurezza, tutte le informazioni sulla propria posizione fiscale, dedicato però solo ai possessori di Partita Iva.

► Dichiarazioni annuali IVA 2013

Le metodologie di accesso sono sempre le stesse (si accede con il codice fornito dall’Agenzia delle Entrate) e tutti coloro che lavorano tramite Partita Iva potranno consultare molte delle informazioni relative agli studi di settore. Al momento le informazioni contenute riguardano solo il periodo di imposta 2010.

Nello specifico, il Cassetto Fiscale permetterà ai possessori di P.I di:

– controllare eventuali anomalie emerse in sede di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici volti a verificare la coerenza dei dati indicati nel modello Unico 2011 e nel software Gerico 2011;

– ricevere l’eventuale invito a presentare lo studio di settore, nel caso non sia mai stato fatto;

– ricevere comunicazioni delle anomalie presenti nei dati degli studi di settore, che hanno lo scopo di portare a conoscenza del contribuente eventuali possibili irregolarità relative ai dati presenti nei modelli degli studi di settore;

– avere risposte, giustificazioni o chiarimenti inviati, a seguito del ricevimento delle comunicazioni di cui al punto precedente, dal contribuente o dall’intermediario tramite l’apposita procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito.

► Salvati gli archivi cartacei delle fatture dalla telematizzazione

L’accesso a queste informazioni permette ai professionisti di evitare di incorrere in sanzioni per eventuali anomalie e di correggere, ove necessario, dichiarazioni fallaci o non congruenti con la situazione reale.

Nuova normativa bonus bebè 2013

 La nuova normativa riguardante il bonus bebè -decreto del Ministero del lavoro del 22 dicembre 2012- è stata pubblicata il 13 febbraio in Gazzetta Ufficiale e prevede, per il triennio 2013/2015 nuove regole per il congedo obbligatorio e per il congedo facoltativo del padre, per le forme di sostegno economico alla madre e per favorire il rientro nel mondo del lavoro. La nuova legge si applica per tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2013.

Di seguito il dettaglio e i riferimenti per la nuova normativa sul Bonus Bebè 2013.

Bonus Bebè 2013 – Congedo del padre

Il padre potrà usufruire del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo entro i primi cinque (5) mesi dalla nascita del figlio. Ai congedi sono applicati i seguenti vincoli:

Congedo obbligatorio

1. se di un giorno può essere sfruttato anche in concomitanza con il congedo di maternità;

2. possono avvalersene anche i padri già in congedo di paternità;

Congedo facoltativo

1. la fruizione del congedo per il padre di uno o due giorni è soggetto alla scelta della madre di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum;

2 il congedo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre.

Bonus Bebè 2013 – Trattamento economico del congedo di paternità

Il trattamento economico previsto per il congedo di paternità, sia esso obbligatorio che facoltativo, è pari al 100% della retribuzione giornaliera che sarà totalmente a carico dell’Inps.

Bonus Bebè 2013 – Modalità di comunicazione del congedo di paternità

La volontà di usufruire del congedo di paternità deve essere comunicata con un preavviso di quindici giorni rispetto ai giorni previsto per il congedo. La comunicazione può essere inviata sia in forma scritta che telematica, in base alle regole aziendali.

Se il padre usufruisce del congedo facoltativo alla comunicazione deve essere allegata la dichiarazione della madre di non usufruire di un numero equivalente di giorni del suo congedo di maternità.

Bonus Bebè 2013 – Contributi per i servizi all’infanzia

Se la madre non intende usufruire del congedo parentale  al termine della maternità, può far richiesta di un contributo per il servizio di baby-sitting o per il pagamento di asili pubblici e provati, ma solo se accreditati. La nuova normativa prevede un contributo mensile pari a 300 euro per un periodo massimo di sei mesi.

Il contributo è erogato dall’Inps in buoni lavoro o in pagamento diretto verso l’asilo o la struttura indicata. Il contributo può essere richiesto anche se si è già sfruttata una parte del congedo parentale.

Bonus Bebè 2013 – Modalità di richiesta contributi

Per richiedere il contributo Inps è sufficiente collegarsi al sito dell’Inps e inviare la domanda telematica indicando la quale tipologia di beneficio alla quale si vuole aderire o la struttura destinataria (da scegliere tra le strutture indicate).

Bonus Bebè 2013 – Chi può beneficiarne

I contributi previsti dalla nuova normativa sono proporzionali alla tipologia di orario del lavoro svolto dalla madre (le donne iscritte alla gestione separata possono avere il contributo per un massimo di tre mesi).

Il contributo non è erogabile per le donne che hanno già l’esenzione totale  dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.

Inoltre, le donne che richiedono il contributo dovranno rinunciare ad un periodo del loro congedo parentale uguale al numero di mesi per i quali è stato richiesto il contributo.

Bonus Bebè 2013 – La graduatoria

Le graduatorie per l’accesso al bonus bebè sono stilate in base al reddito dichiarato dall’Isee. Nel complesso sono stati messi a disposizione dal governo 60 milioni di euro da distribuire in parti uguali nei tre anni di sperimentazione.

 

 

Ue contro la riforma del lavoro: è discriminante verso i precari

 La riforma del lavoro del ministro Fornero non smette di far discutere. Dopo le tante critiche arrivata in casa, arrivano anche quelle dell’Unione Europea, che accusa il ministro del Welfare di aver creato delle discriminazioni per i precari.
Ancora problemi per la copertura degli esodati

Nello specifico, la Commissione dell’UE prende di petto la questione sindacale: stando a quanto approntato dalla riforma, infatti,  i lavoratori a termine non vengono considerati nel calcolo dei dipendenti complessivi di un’azienda ai fini della creazione di una rappresentanza sindacale, computo in cui rientrano solo i dipendenti aziendali per un periodo maggiore di nove mesi. Questo non è un problema che tocca solo coloro che non rientrano nella garanzia -i precari- ma anche i lavoratori con contratti a tempo indeterminato che vedono, con questa esclusione, assottigliarsi le possibilità di stabilire una rappresentanza sindacale nelle aziende che non raggiungono il numero minimo fissato per legge.

10 cose da sapere sulla riforma del lavoro

Quindi, per la Commissione, la riforma non è in linea con quanto legiferato dall’Unione europea per le garanzie sindacali dei lavoratori precari. Una situazione, questa, che non è da attribuire solo alla riforma della Fornero, ma a lacune legislative pregresse che la riforma in questione non è riuscita a sanare.

Per domani si attende, stando a quanto rivelano le fonti, l’invio di un parere motivato contro l’Italia per la non corretta applicazione della direttiva Ue del 1999 che regola i diritti dei lavoratori a termine.

Criteri di applicazione delle aliquote per la produttività

 Il decreto firmato ieri dal presidente del consiglio Mario Monti con il ministro dell’Economia definisce i criteri di applicazione delle aliquote per la produttività. In primo luogo, nel testo, viene alzato a 40.000 euro il limite massimo per accedere alla detassazione al 10% del premio di produttività.

Produttività: l’accordo c’è ma senza CGIL

Il valore del premio oggetto della detassazione resta invariato: 2.500 euro. Per quanto riguarda i finanziamenti,inoltre, il decreto firmato ribadisce quanto detto dalla legge di stabilità, che prevede l’applicazione dello sconto fiscale per un limite massimo di onere di 950 milioni (per il 2013) e di 400 milioni (per 2014), fissando il limite massimo del 2014 a 800 milioni.

I dati Istat sulla produttività italiana

Il decreto prevede un doppio binario per l’assegnazione degli incentivi fiscali di produttività: da un lato gli incentivi per le voci retributive individuate dai contratti che fanno riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, efficienza, innovazione e, dall’altro, l’incentivo verrà applicato se sarà prevista almeno una misura per tre delle quattro aree di intervento individuate dal governo (ridefinizione dei sistemi di orari, distribuzione flessibile delle ferie, impiego di nuove tecnologie, integrazione delle competenze).

Questo doppio binario di assegnazione permette di non dover azzerare quanto finora contrattualizzato per la produttività tra le parti sociali e i rappresentanti del governo.

Scadenze da rispettare per accedere alla salvaguardia per gli esodati

 Il Ministro Elsa Fornero, nel corso di un convegno alla Camera dei deputati, ha annunciato ufficialmente che la procedura avviata in estate per la salvaguardia degli esodati è finalmente conclusa e che, per l’inizio del mese di febbraio, arriveranno le prime lettere di ammissione.

► Esodati, cresce la copertura

Il totale degli esodati che rientrerà in questa prima ondata è di circa 65mila individui, la seconda tranche, invece, riguarderà circa 55mila persone. Questo è l’effetto del decreto ministeriale di attuazione del 5 ottobre 2012, pubblicato in Gazzetta ieri, che ha chiarito i termini per la salvaguardia dei contributi volontari e apre la porta anche alle garanzie per coloro che sono stati esclusi dalla prima tornata.

Trovati i fondi per gli esodati

Le scadenze da rispettare per avere la salvaguardia

Aziende

20 febbraio: termine ultimo per inviare al ministero del Lavoro l’elenco dei lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2012, indicando per ognuno la data di fine rapporto.

31 marzo di ogni anno: termine ultimo per inviare al ministero l’elenco dei lavoratori che saranno licenziati nell’anno di riferimento.

Lavoratori

21 maggio: tempo massimo per la presentazione delle domande di accesso al beneficio presso le direzioni territoriali del lavoro per i  lavoratori che hanno sottoscritto accordi individuali o collettivi all’esodo.

 

Modalità di utilizzo, scadenze e sanzioni per i voucher lavoro occasionale

 La riforma del lavoro ha portato degli importanti cambiamenti per quanto riguarda l’utilizzo dei buoni lavoro voucher, lo strumento di pagamento utilizzato per retribuire i lavoratori occasionale con collaborazione di tipo accessorio, che, per essere validi, dovranno essere orari, numerati progressivamente e datati e utilizzati al massimo entra 30 giorni dall’acquisto.

Tutto ha inizio con la riforma del lavoro accessorio arrivata con la legge n. 92 del 2012. Secondo la nuova normativa, a partire dal 18 luglio 2012 in poi, salvo alcuni casi specifici, il lavoro occasionale di tipo accessorio potrà essere utilizzato per tutti i tutti i settori produttivi, sempre che però sia rispettato il limite quantitativo previsto dalla riforma, di 5.000 euro di compenso sulla totalità dei committenti nel corso di un anno solare.

Congedi parentali e certificati medici: le novità del 2013

Per chiarire ulteriormente la questione il Ministero del lavoro ha rilasciato una circolare, la n. 4 del 2013, con la quale si stabiliscono i limiti e le sanzioni per l’utilizzo dei voucher per il pagamento di questa tipologia di prestazioni.

Limiti e sanzioni per prestazioni che eccedono i 5.00 0 euro

Nel caso in cui, infatti, il datore di lavoro utilizzi voucher per una somma complessiva superiore al limite prefissato dei 5.000 euro (che si riducono a 2.000 se il committente è imprenditore commerciale e professionista), il lavoro svolto non potrà più essere considerato come accessorio ma sarà trasformato in rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con l’applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative per il datore di lavoro che non ha rispettato il limite.

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Scadenza e sanzioni previste per l’utilizzo dei buoni voucher oltre il 30° giorno

Ulteriore novità per le scadenze dei voucher: oltre a dover essere orari, datati e numerati, i buoni lavoro dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 30° giorno dal loro acquisto, termine oltre il quale scatta il lavoro nero, con le relative sanzioni, perché, come recita la circolare

la prestazione stessa sarà da ritenersi quale prestazione di fatto, non censita preventivamente e pertanto da considerarsi “in nero”.

Le sanzioni, in questo caso, partono da 1.500 euro per arrivare fino a 2.000 euro.

Sono due le interpretazioni possibili al limite di utilizzo dei buoni lavoro fissato al 30° giorno dalla data di acquisto. La prima considera i tempi di comunicazione per le imprese che devono dare preventivamente notifica dell’intenzione di utilizzare i voucher per il lavoro accessorio: la durata di trenta giorni permette una maggiore flessibilità nell’utilizzo del voucher, che sia in formato cartaceo o in quello telematico.

La seconda interpretazione, invece, è più restrittiva e

renderebbe assai difficile e oltremodo oneroso per il committente formalizzare preventivamente le singole giornate e le quantità di voucher da attribuire ad ogni lavoratore, in particolare in alcuni settori ove la effettuazione e la quantificazione della prestazione è condizionata da fattori esterni, anche di carattere climatico, di difficile prevedibilità.

10 cose da sapere sulla riforma Fornero

Limiti e sanzioni previste per durata della prestazione

La circolare n. 4/2013 prevede inoltre che il datore di lavoro può incorrere in sanzioni anche nel caso in cui la durata della prestazione resa dal dipendente occasionale sia eccedente il limite orario prefissato dai voucher. In questo caso, gli ispettori del ministero dovranno accertarsi dell’effettiva corrispondenza tra la quantità di ore lavorate dal dipendente e i buoni lavoro utilizzati per il pagamento.

 

 

Obblighi formativi e sanzioni per chi assume apprendisti

 Con l’apprendistato i giovani che vogliono imparare un mestiere hanno la possibilità di farlo senza smettere la loro formazione. Ma lo possono fare solo nel momento in cui i datori di lavoro danno loro questa possibilità, assumendosi il compito di formare il giovane al lavoro secondo le regole previste dai relativi contratti.

Le tipologie del nuovo apprendistato

Ma cosa succede se il datore di lavoro non rispetta gli obblighi di formazione del giovane apprendista?

Il ministero del Lavoro ha diramato in questi giorni una circolare (circolare 5/2013) con la quale si spiegano i provvedimenti per i datori di lavoro che non rispettano i contratti di apprendistato. Primo discrimine quello sulla responsabilità del datore di lavoro: la circolare chiarisce che non sempre la mancata formazione comporta una sanzione a suo carico (solitamente comminata con un pagamento maggiorato della contribuzione).

► Sgravi per gli apprendisti

Questo avverrà solo nel caso in cui la formazione del giovane apprendista non possa essere in alcun modo recuperata -in questi casi il datore di lavoro dovrà restituire la differenza tra i contributi agevolati dovuti per l’apprendistato e le aliquote normali dovute per l’ordinario rapporto subordinato con una maggiorazione pari al 100%- altrimenti al datore reo, in base a quanto scritto nel documento, viene preliminarmente inviato un invito formale direttamente dagli ispettori del lavoro per invitarlo a far recuperare il credito formativo dell’apprendista nel periodo di apprendistato rimanente.

► Nuove regole per apprendistato e contratti a termine

Inoltre la circolare definisce i limiti al numero di apprendisti che possono essere assunti da ogni azienda. Nel caso di azienda senza dipendenti specializzati il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con un contratto di apprendistato è 3, con la possibilità, comunque, di assumere apprendisti per il lavoro in affitto,ma solo se per questi lavoratori è previsto un contratto di somministrazione a tempo indeterminato.

Le tipologie del nuovo appendistato

 Con la riforma del lavoro entrata in vigore all’inizio dell’anno si è puntato molto sull’apprendistato, che è stato presentato come il modo migliore per i giovani per entrare a far parte del mondo del lavoro pur continuando la loro formazione.

Sgravi per gli apprendisti

Questo nuovo contratto viene applicato secondo le disposizioni contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro  di ciascuna Regione, e può avere una durata che va dai sei mesi ai tre anni. In questo periodo di tempo il datore di lavoro è tenuto a garantire ciò che i contratti prevedono per la qualifica assegnata al giovane lavoratore.

Nuove regole per apprendistato e contratti a termine

Esistono tre tipologie di contratto di apprendistato:

1. apprendistato qualifica e per il diploma professionale: solo per apprendisti con età compresa tra i 15 e i 25 anni attraverso il quale viene rilasciata una qualifica o diploma professionale;

2. apprendistato  professionalizzante o contratto di mestiere: per giovani con età compresa tra 18 e 29 anni. Prevede l’assunzione del lavoratore e il rilascio, al termine del periodo di formazione di una qualifica professionale;

3. apprendistato di alta formazione e ricerca: applicabile per giovani di età compresa tra 18 e 29 anni. Prevede assunzione del lavoratore e conseguimento di diploma di scuola superiore, titolo universitario o dottorato di ricerca.

 

Sondaggio Adecco su riforma del lavoro

 La tanto chiacchierata riforma Fornero è entrata in vigore con l’inizio del 2013 e a breve si potranno vedere i primi effetti. Sicuramente avrà un grande impatto, sia a livello economico che sociale, del quale le imprese italiane sembrano già essere molto coscienti.

Questo, almeno, è quanto emerge dal sondaggio realizzato da Adecco, azienda leader nella gestione delle risorse umane, che ha intervistato un campione di 120 imprese e 2.300 lavoratori o aspiranti tali.

Scadenza contratti precari: migliaia di lavoratori in allarme

Dai risultati emerge che la metà delle imprese vedono favorevolmente la riforma per quanto riguarda le restrizioni sui contratti atipici e, nell’80% dei casi hanno dichiarato che intendono procedere, nel minor tempo possibile, alla regolarizzazione dei dipendenti assunti con contratti a termine non rinnovabili (61%), contratti a progetto (21%) e sulle partite Iva (17%), cercando, ove possibile, di assumere con contratti a tempo indeterminato (45%) o di somministrazione e apprendistato (14%).

Proibiti alle aziende gli stage gratuiti

I dipendenti e gli aspiranti non conoscono i termini della riforma: il 50% ammette di non conoscere poco della riforma e nel 12% dei casi non la conoscono affatto, ma sono comunque concordi nel dire che la riforma del Ministro Fornero non possa in alcun modo favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro (37%), o la ritiene poco efficace (48%).

Novità per i lavoratori over 50

 Si iniziano a vedere gli effetti della doppia manovra messa in campo dal Governo Monti per i lavoratori che hanno più di cinquanta anni. Le riforme varate hanno prodotto due tipi di effetti:

1. allungamento dell’età di pensionamento e nuovi coefficienti di calcolo dei trattamenti contributivi;

2. riorganizzazione dei sussidi per chi esce dal lavoro prima dell’età prevista.

In riferimento a coloro che si trovano ad uscire dl lavoro prima del previsto, un fenomeno non raro data l’attuale situazione delle aziende italiane), con la legge n. 92 è stato previsto un nuovo incentivo per le aziende che assumono un lavoratore con più di 50 anni e disoccupato da più di 12 mesi. In questo caso il datore di lavoro potrà usufruire di una riduzione del 50% dei contributi a suo carico per un massimo di 12 mesi (18 in caso di stabilizzazione del rapporto).

Per gli over 50 che non riescono a trovare un impiego, è prevista una nuova forma di sussidio, l’Aspi. Nel biennio 2013-2015 sarà versata per un massimo di 16 mesi, che diventeranno poi 18.

► Aspi: cos’è e come funziona

Per quanto riguarda l’indennità di mobilità sarà a requisiti pieni per tutto il 2014, poi andrà a confluire gradualmente nell’Aspi. A conti fatti, l’assegno di disoccupazione sarà più alto di quello attuale, mentre l’indennità di mobilità (il passo prima del licenziamento) sarà più basso.