Comunicazione dati IVA, ecco a chi tocca

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Come ogni anno, entro il 28 febbraio, i soggetti che sono in possesso di Partita IVA devono effettuare la comunicazione dei dati IVA. Nel 2015 il 28 febbraio è un giorno festivo e quindi la scadenza è stata posticipata al 2 marzo 2015. Ecco chi sono i soggetti tenuti a questo adempimento fiscale e chi è esonerato dalla presentazione della comunicazione dati IVA. 

Entro il 2 marzo 2015 tutti i soggetti IVA, tranne quelli che stiamo per elencare, devono presentare la comunicazione dei dati relativi al loro volume d’affari.

Dati IVA – Istruzioni per la compilazione del Modello di comunicazione annuale – Agenzia delle Entrate

Chi deve presentare la comunicazione dati IVA

Tutti i contribuenti titolari di Partiva IVA ad eccezione di:

  • i contribuenti che nel 2014 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;
  • i contribuenti che nel 2014 hanno effettuato soltanto operazioni esenti;ancorché siano tenuti alla presentazione del modello IVA 2015 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72. Sono tenuti alla comunicazione invece i soggetti che hanno registrato operazioni intraUE ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l’IVA deve essere versata dall’acquirente;
  • i produttori agricoli che nel 2014 hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a 7.000 Euro, soggetti al regime di esonero in base all’ex art. 34 comma 6 del D.p.r. 633/72;
  • gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e che nel 2014 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;
  • i soggetti passivi UE che nel 2014 hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di pagamento dell’IVA;
  • i soggetti che applicano le disposizioni contenute nella Legge n. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) e risultano dunque esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

I soggetti esonerati dalla presentazione dei dati IVA

Si devono ritenere esonerati sia coloro che effettuano la dichiarazione IVA autonoma a febbraio, sia:

  • i comuni;
  • i consorzi tra enti locali;
  • le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
  • le comunità montane;
  • le province e le regioni;
  • gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
  • gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • le persone fisiche che nel 2014 hanno avuto un volume d’affari pari o inferiore a 25.000 euro nonostante siano tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Per i soggetti che adottano il regime contabile agevolato il limite per l’esonero dalla Comunicazione dati Iva è fissato a 25.822,84 €;
  • contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi.

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