Diritto al rimborso per il ritardo del treno anche se per causa di forza maggiore

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 Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea: il passeggero che abbia subito un ritardo del treno per il quale ha acquistato il biglietto superiore ad un’ora, ha diritto al rimborso di almeno una parte dell’importo pagato, indipendentemente da quale sia la causa del ritardo.

Si tratta di una sentenza molto importante che finalmente mette fine alla questione dei rimborsi ferroviari per il ritardo dei treni e chi viaggia abitualmente in treno in Italia sa bene che si tratta di un fatto molto frequente. Infatti, anche se il caso di specie si è svolto in Austria – il contenzioso era stato presentato alla Corte amministrativa austriaca – la sentenza ha effetto su tutti i paesi membri, in quanto il regolamento sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario è lo stesso per tutti gli stati.

In pratica, secondo il regolamento e quanto stabilito dalla Corte, il viaggiatore ha sempre diritto ad un rimborso parziale del costo del biglietto e l’indennizzo deve corrispondere, come minimo, al 25% del prezzo del biglietto nel caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, e al 50% di tale prezzo nel caso di ritardo di 120 minuti o superiore. Non esiste alcuna specifica sulle cause del ritardo per le quali si può chiedere e ottenere il rimborso.

Unica distinzione esistente è quella dello scopo del rimborso, che può essere di risarcimento dei danni conseguenti al ritardo o alla soppressione di un treno o la compensazione di un prezzo pagato come corrispettivo per un servizio che non è stato eseguito conformemente al contratto.

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