Il testo della nuova riforma del condominio e il decreto legge denominato Decreto del Fare hanno da qualche tempo a questa parte sancito l’ obbligatorietร dell’ attivazione di una procedura di mediazione da parte di uno degli organismi di conciliazione collocati sul territorio italiano in caso di liti e controversie condominiali.
In un post pubblicato in precedenza abbiamo visto in quale modo รจ possibile presentare una domanda di mediazione. In questo post, invece, vedremo quali sono le tempistiche previste per la chiusura della procedura.
>ย La Riforma del condominio: maggiore trasparenza per i condรฒmini
Il mediatore a cui affidare la procedura puรฒ essere scelto dalla parti interessate o puรฒ essere designato dal responsabile dell’ organismo di mediazione a cui le parti hanno deciso di affidarsi – il Registro ufficiale dei mediatori รจ disponibile sul sito del Ministero della Giustizia.
Una volta ricevuta l’ apposita domanda di mediazione, il mediatore o il responsabile fissano, entro e non oltre 15 giorni dal suo deposito, il primo incontro interlocutorio tra le parti. Il resto della procedura, tuttavia, che si puรฒ svolgere presso la sede operativa dell’ istituto o comunque la sede indicata per le mediazioni, deve essere conclusa per legge entro il termine di 90 giorni – 3 mesi – dal suo inizio.