Cosa fare in caso di controversie fiscali, una guida per le aziende

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Per riconciliarsi con il Fisco ci sono molte possibilità, una di queste è la conciliazione giudiziale. Si tratta di una negoziazione, alla fine della quale le parti hanno mostrato di volere una soluzione concordata sulla controversia.

Quando si parla di conciliazione giudiziale si fa riferimento alla definizione di qualsiasi controversia che rientri nella giurisdizione della Commissione Tributaria di primo grado, sulla base di un accordo detto transattivo perché le parti hanno manifestato l’intenzione di arrivare ad una soluzione concordata.

Quando si può usare la conciliazione giudiziale? Quando sono coinvolte le commissione tributarie, quindi quando siamo in presenza di controversie relative ai tributi denominati, al contributo per il SSN, alle sovrimposte, addizionali, sanzioni amministrative, interessi e ogni tipo di accessorio. Il che vuol dire che sono escluse da questa procedura tutte le controversie che riguardano atti di esecuzione forzata, successivi ad una cartella di pagamento.

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Nel caso della conciliazione giudiziale i convenuti possono fissare la misura del tributo per estinguere il contenzioso, oppure possono accordarsi soltanto su alcuni aspetti e poi lasciare che la controversia faccia il suo iter ordinario. La domanda di conciliazione giudiziale va presentata non oltre la prima udienza. La commissione può però assegnare un termine che non supera i 60 giorni per la formazione di una proposta, nel caso in cui nella prima udienza non c’è stata conciliazione.

La conciliazione quindi può essere in udienza e fuori udienza. Il procedimento, nel primo caso, può essere avviato su impulso delle parti o del giudice. Il contribuente deve depositare una domanda alla segreteria della Commissione e notificarla entro 10 giorni prima della trattazione. La conciliazione fuori udienza, invece, si avvia dopo che è stato raggiunto l’accordo tra ufficio e contribuente se ci sono le condizioni per chiudere l’udienza.

I versamenti dovuti devono essere effettuati entro 20 giorni dalla data di redazione del verbale se si tratta di conciliazione in udienza, oppure dopo entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto della commissione se è avvenuta una conciliazione fuori udienza.

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