Mutuo sospeso: gli interessi sono limitati

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 Cosa succede quando il pagamento delle rate del mutuo viene sospeso? Se la banca sospende le rate del mutuo per via di una calamità naturale, il debito del cliente rimane congelato oppure si procede diversamente e ci sono maggiori interessi da pagare? Il dubbio c’è. Un beneficio può diventare alla lunga una penalizzazione ulteriore, e annesso ad esso ci sono addebiti interessi. Occorre dunque esaminare nel dettaglio la situazione.

L’arbitrio bancario finanziario, principalmente il collegio romano, ha affrontato la questione più volte. Sono stati tanti i casi di sospensione delle rate del mutuo e delle conseguenze che questi eventi hanno avuto per i mutuatari. I motivi di sospensione possono essere diversi.

Ci sono quelli connessi appunto alle calamità naturali, ma anche a programmi come il Piano Famiglie. C’è poi il Fondo di solidarietà. Ma ci possono anche essere quelli legati alla sospensione per perdita di lavoro, che sovente sono previsti nelle condizioni di mutuo.

In tutti questi casi, qualora valgano le indicazioni dell’Arbitrio, occorre non avere specifiche leggittime in termini di statuizioni tra le parti o norme che stabiliscano differentemente.

L’Abf ha riassunto, nelle sue decisioni, gli aspetti inerenti a queste situazioni in due questioni importantissime. Se gli interessi sono dovuti e, una volta risolto in maniera positiva il primo quesito, in che misura. Le decisioni dell’Abf sono state appunto che gli interessi per la sospensione sono dovuti e hanno natura compensativa.

A fronte del silenzio della norma, il diritto della banca a percepire detti interessi non può essere contestato, sia che la sospensione sia disposta dalla legge, sia che essa sia frutto di una volontaria adesione delle banche alle indicazioni dell’Abi.

Una volta assodato tale principio, è opportuno tabilire la misura degli interessi dovuti. Qui, spesso, si parla di note dolenti.

 

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