Le nuove regole di trasparenze per le Pubbliche Ammnistrazioni

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 Il Consiglio dei Ministri del 15 febbraio del 2013 ha approvato il provvedimento per la riorganizzazione delle norme sulla trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni. Il provvedimento, divenuto decreto legislativo in data 14 marzo 2013 n. 33 ed emanato in attuazione della legge 190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 aprile 2013.

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Si tratta di una nuova legislazione anti corruzione, un Testo Unico che entrerà in vigore a partire dal 20 aprile, che prevede una serie di nuovi provvedimenti legislativi atti a migliorare la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni e a facilitare la trasmissione dei dati, in modo che anche i cittadini stessi possano avere maggiori informazioni e poter così monitorare quanto viene fatto con i soldi dei contribuenti.

Cosa prevede il Testo Unico anti corruzione?

Il provvedimento, che si rivolge in modo specifico alle pubbliche amministrazioni, prevede che i componenti degli organi di indirizzo politico dello Stato e di tutti gli enti locali e i dirigenti della pubblica amministrazione pubblichino la loro situazione patrimoniale, pena una sanzione che va dai 500 ai 10.000 euro.

Una sorta di dichiarazione dei redditi e delle proprietà, documento nel quale dovranno comparire:

la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica.

Stesso discorso anche per i rendiconti: i gruppi consiliari che non pubblicheranno i rendiconti e i tempi e nei modi previsti dalla legislazione in materia vedranno decurtarsi il 50% delle risorse disponibili.

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Inoltre, il decreto mira anche a smascherare le false consulenze o comunque consulenze non veritiere: ogni consulenza che non viene pubblicata o che viene pubblicata in maniera parziale o incompleta, dovranno  prendersi carico del pagamento della consulenza stessa.

 

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