Durante il 2012 la Legge Fornero aveva modificato lโarticolo 18 mantenendo nei licenziamenti economici il reintegro, nel caso di manifesta insussistenza del fatto posto alla base dellโatto di recesso.
Oggi il governo, varando il Dlgs con una nuova normativa riguardante il contratto a tutele crescenti, ha cancellato di fatto anche questa previsione nei licenziamenti per motivi di natura economica e organizzativa.
Pertanto, se questi licenziamenti sono illegittimi scompare per sempre la tutela reale. Essa lascia il posto a un ristoro economico certo e crescente con lโanzianitร di servizio del lavoratore.
La nuova normativa รจ alquanto chiara in merito. Se non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna lโimprenditore al pagamento di una indennitร non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilitร dellโultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio fino a un massimo di 24 mensilitร .
Questo vuol dire che dopo il dodicesimo anno di anzianitร lavorativa al dipendente licenziato verrร corrisposto comunque un indennizzo massimo di 24 mensilitร .
Il braccio di ferro allโinterno della maggioranza ha portato ad aumentare da 1,5 a due mensilitร per anno di servizio lโindennizzo-base; e poi, per evitare licenziamenti facili nella prima fase del rapporto, รจ stato introdotto anche un indennizzo minimo da far scattare subito dopo il primo gradino dei due anni. Lโentitร di questo indennizzo minimo รจ stata fissata in quattro mensilitร .
Nelle precedenti bozze di stesura del Dlgs era ricompreso nella nozione di giustificato motivo oggettivo anche lo scarso rendimento. Renzi, perรฒ, ha poi stabilito di annullare tale riferimento.