Sinistro senza collisione, l’assicurazione paga lo stesso

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Il Codice Civile spiega che nel caso di un incidente in cui non ci sia una collisione tra veicoli, l’assicurato può comunque chiedere un risarcimento del danno subito sulla base del fatto che l’impatto si lega alla scorretta guida dell’altro. È necessario un esempio pratico per capire meglio la situazione. 

L’art. 2054 secondo comma del Codice Civile prevede che:

“in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli“.

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Il problema sorge nel momento in cui la collisione non c’è e si rende inapplicabile la presunzione di corresponsabilità definita dal Codice Civile. Il caso pratico è quello di un automobilista che proceda nel suo viaggio tranquillo e la sua rotta sia tagliata da un altro veicolo. Per evitare l’urto il primo automobilista può svoltare urtando contro la parete di cemento. È naturale che questo automobilista non voglia vedersi attribuire la colpa dell’impatto. Il primo comma dell’articolo 2054 del Codice Civile arriva in soccorso:

“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno“.

Questo vuol dire che il danno è conseguenza della circolazione stradale anche quando l’impatto tra i veicoli non c’è stato. Il danneggiato però deve dimostrare che c’è stata una violazione del Codice della Strada e che l’impatto è avvenuto per colpa della condotta dell’altro veicolo. Le autorità sono chiamate poi a verificare il comportamento dei soggetti coinvolti.

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