Sospendere le rate del mutuo: i casi di esclusione

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 Abbiamo dedicato una serie di post all’ approfondimento della normativa prevista per l’ accesso al cosiddetto Fondo di Solidarietà, un fondo del Ministero del Tesoro, recentemente rifinanziato, che permette la sospensione temporanea del mutuo per l’ acquisto della prima casa che funga anche da abitazione principale.

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Oltre ai vari requisiti e alle diverse condizioni che devono sussistere per beneficiare delle agevolazioni, tuttavia, è necessario ricordare che vi sono anche dei limiti nelle inclusioni al beneficio, che possono riassumersi nei seguenti casi.

La sospensione delle rate del mutuo non può infatti essere richiesta se sussiste almeno uno fra i seguenti casi di esclusione:

  • ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi all’ atto di presentazione della domanda
  • decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto stesso di mutuo
  • avviamento di una procedura esecutiva sull’ immobile iportecato
  • utilizzo di altre agevolazioni pubbliche
  • mutui per i quali sia stata stipulata una assicurazione a copertura dei rischi, in virtù della quale l’ assicurazione garantisce il rimborso delle rate oggetto della sospensione, e che sia efficace nel periodo stesso della sospensione.

 

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