Spesometro, chi lo deve inviare entro il 31 gennaio

Home > Fisco > Scadenze > Spesometro, chi lo deve inviare entro il 31 gennaio

 Il 31 gennaio 2014 scade la presentazione dello spesometro, che racchiude comunicazioni inerenti allโ€™anno 2012, che dovevano essere fatte entro novembre 2013 e poi prorogate al 31 gennaio 2014, da parte dei soggetti obbligati alla comunicazione delle operazioni ai fini Iva.

>ย Per Saccomanni combattere lโ€™evasione fiscale non deve essere di ostacolo alla crescita economica
Entro il 31 gennaio, dovranno esserci le comunicazioni, per via telematica, inerenti le cessioni di beni o erogazioni di servizi di importo superiore a 500 mila euro, anche per i soggetti passivi che hanno attuato operazioni importanti ai fini Iva con operatori economici che hanno sede legale nei Paesi inclusi nella โ€˜black listโ€™. Gli operatori finanziari dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni fatte con carte di credito o bancomat, se lโ€™ importo รจ superiore a 3.600 euro fatte nel secondo semestre del 2011.

>ย Continua la lotta allโ€™evasione fiscale da parte dellโ€™Agenzia delle Entrate

Lo spesometro, infatti, riguarda la comunicazione da parte degli operatori finanziari dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a 3.600 euro, inerenti al periodo compreso tra 6 luglio e il 31 dicembre 2011, in cui l’acquirente รจ il consumatore finale che ha pagato con carta di credito, di debito o prepagata.

La comunicazione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva per il nuovo spesometro puรฒ essere fatta in forma aggregata per le operazioni con imposizione di fatturazione a partire da quelle riferite al periodo 2012. La comunicazione in forma aggregata presume l’invio della partita Iva o in mancanza del codice fiscale; del numero delle operazioni aggregate; dell’importo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; dell’intero importo delle operazioni fuori campo Iva; dell’intero importo delle operazioni con Iva non esposta in fattura; dell’intero importo delle note di variazione; dell’intera imposta sulle operazioni imponibile; dell’intera imposta relativa alle note di variazione.

 

Lascia un commento