Il contenuto della circolare INAIL n. 27 del 24 maggio 2013

 Il 2012 è stato un anno cruciale per l’ istituto giuridico dell’ Apprendistato all’ interno del quadro normativo di riferimento del mercato del lavoro italiano. Attraverso una serie di testi normativi, infatti, tra cui il Decreto Legislativo n. 167/2011 (Testo Unico dell’ Apprendistato), la Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) e la Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro o Riforma Fornero) si è avuto un aggiornamento generale della materia.

Circolare INAIL su disciplina e regime contributivo dell’apprendistato

 La Circolare INAIL n. 27 emessa lo scorso 24 maggio 2013 chiarisce i termini di legge relativi alla disciplina generale e al regime contributivo dell’ apprendistato.

I testi normativi contenuti all’ interno del Decreto Legislativo n. 167/2011 (Testo Unico dell’ Apprendistato), della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) e della Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro o Riforma Fornero) hanno infatti precedentemente introdotto una serie di importanti novità legislative in tema di mercato del lavoro.

> Vademecum Riforma Lavoro – Il Contratto Di Apprendistato e Contratto Di Associazione In Partecipazione

In questo contesto rinnovato, dunque, lo scopo della circolare 27/2013 dell’ INAIL è quello di fornire un aggiornamento generale sulla materia giuridica dell’ Apprendistato e di palesare i criteri di erogazione delle prestazioni di competenza dell’ INAIL stesso.

Apprendistato

La circolare INAIL, infatti, principalmente indirizzata alle strutture territoriali, fornisce soprattutto chiarimenti in materia di regime contributivo del contratto di apprendistato, fornendo, nel contempo, un quadro normativo aggiornato della materia.

Una delle novità di maggiore interesse di cui la circolare INAIL si occupa e che in altri post vedremo meglio nel dettaglio, è quella introdotta dalla Legge di Stabilità 2012, che per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 prevede l’applicazione di uno sgravio contributivo del 100% per le aziende che hanno alle dipendenze fino a nove lavoratori limitato ai primi tre anni del contratto.

La clausola di stabilizzazione dell’ apprendistato

 Dal momento che il contratto di apprendistato è stato definito, in termini di legge, dal Testo Unico dell’ Apprendistato del 2011 come “il contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a favorire occupazione e formazione dei giovani”, e dal momento che la disciplina generale di questo tipo di rapporto di lavoro prevede la possibilità di stabilizzazione degli apprendisti, all’ interno della Circolare INAIL n. 27 del 23 Maggio 2013 – che recepisce l’ aggiornamento dell’ intera materia giuridica – non poteva mancare un riferimento normativo alla clausola di stabilizzazione

Obblighi formativi e sanzioni per chi assume apprendisti

 Con l’apprendistato i giovani che vogliono imparare un mestiere hanno la possibilità di farlo senza smettere la loro formazione. Ma lo possono fare solo nel momento in cui i datori di lavoro danno loro questa possibilità, assumendosi il compito di formare il giovane al lavoro secondo le regole previste dai relativi contratti.

Le tipologie del nuovo apprendistato

Ma cosa succede se il datore di lavoro non rispetta gli obblighi di formazione del giovane apprendista?

Il ministero del Lavoro ha diramato in questi giorni una circolare (circolare 5/2013) con la quale si spiegano i provvedimenti per i datori di lavoro che non rispettano i contratti di apprendistato. Primo discrimine quello sulla responsabilità del datore di lavoro: la circolare chiarisce che non sempre la mancata formazione comporta una sanzione a suo carico (solitamente comminata con un pagamento maggiorato della contribuzione).

► Sgravi per gli apprendisti

Questo avverrà solo nel caso in cui la formazione del giovane apprendista non possa essere in alcun modo recuperata -in questi casi il datore di lavoro dovrà restituire la differenza tra i contributi agevolati dovuti per l’apprendistato e le aliquote normali dovute per l’ordinario rapporto subordinato con una maggiorazione pari al 100%- altrimenti al datore reo, in base a quanto scritto nel documento, viene preliminarmente inviato un invito formale direttamente dagli ispettori del lavoro per invitarlo a far recuperare il credito formativo dell’apprendista nel periodo di apprendistato rimanente.

► Nuove regole per apprendistato e contratti a termine

Inoltre la circolare definisce i limiti al numero di apprendisti che possono essere assunti da ogni azienda. Nel caso di azienda senza dipendenti specializzati il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con un contratto di apprendistato è 3, con la possibilità, comunque, di assumere apprendisti per il lavoro in affitto,ma solo se per questi lavoratori è previsto un contratto di somministrazione a tempo indeterminato.

Le tipologie del nuovo appendistato

 Con la riforma del lavoro entrata in vigore all’inizio dell’anno si è puntato molto sull’apprendistato, che è stato presentato come il modo migliore per i giovani per entrare a far parte del mondo del lavoro pur continuando la loro formazione.

Sgravi per gli apprendisti

Questo nuovo contratto viene applicato secondo le disposizioni contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro  di ciascuna Regione, e può avere una durata che va dai sei mesi ai tre anni. In questo periodo di tempo il datore di lavoro è tenuto a garantire ciò che i contratti prevedono per la qualifica assegnata al giovane lavoratore.

Nuove regole per apprendistato e contratti a termine

Esistono tre tipologie di contratto di apprendistato:

1. apprendistato qualifica e per il diploma professionale: solo per apprendisti con età compresa tra i 15 e i 25 anni attraverso il quale viene rilasciata una qualifica o diploma professionale;

2. apprendistato  professionalizzante o contratto di mestiere: per giovani con età compresa tra 18 e 29 anni. Prevede l’assunzione del lavoratore e il rilascio, al termine del periodo di formazione di una qualifica professionale;

3. apprendistato di alta formazione e ricerca: applicabile per giovani di età compresa tra 18 e 29 anni. Prevede assunzione del lavoratore e conseguimento di diploma di scuola superiore, titolo universitario o dottorato di ricerca.