Come si paga la Tobin Tax?

 Il pagamento della Tobin Tax per l’anno 2013 – per quest’anno la Tobin Tax si deve pagare sulle transazioni finanziarie avvenute a partite dal 1° marzo – scade il 16 ottobre 2013. Devono pagarla tutti i soggetti che hanno effettuato transazioni finanziarie sui mercati italiani, sia che si tratta di investitori singoli, di banche e di imprese di investimento, residenti e non sul territorio italiano.

Per gli investitori individuali e per gli intermediari residenti in Italia, il pagamento della Tobin Tax deve avvenire entro la scadenza attraverso Modello F 24. A breve arriverà un apposito comunicato dell’Agenzia delle Entrate per l’indicazione dei codici tributo necessari al pagamento dell’imposta.

Riferimenti bancari per il pagamento della Tobin Tax per non residenti in Italia

Se l’investitore o l’intermediario estero non è in possesso di un conto corrente bancario o postale in Italia deve provvedere al pagamento della Tobin Tax mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211, con riferimenti bancari diversi in base allo strumento finanziario:

1. Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (articolo 1, comma 491 della Legge 228/2012):

Articolo 1

Bic: BITAITRRENT

IBAN: IT 83T 01000 03245 348 0 08 1211 01

2. Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (articolo 1, comma 492 della Legge 228/2012):

Articolo 2

Bic: BITAITRRENT

IBAN: IT 60U 01000 03245 348 0 08 1211 02

3. Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (articolo 3, comma 492 della Legge 228/2012):

articolo 3

Bic: BITAITRRENT

IBAN: IT 37V 01000 03245 348 0 08 1211 03

Se l’investitore o l’intermediario non residente in Italia ha un rappresentante fiscale il pagamento avviene tramite questa organizzazione. Se non ne è in possesso, può nominarlo attraverso richiesta di attribuzione di codice fiscale all’Agenzia delle Entrate, mandando una mail alla casella di posta dell’Agenzia ([email protected]).

Per saperne di più sulla Tobin Tax

Scadenza e aliquote della Tobin Tax

Chi deve pagare la Tobin Tax?

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Esenzioni previste per la Tobin Tax

 

Calendario delle scadenze per il pagamento delle imposte relative all’Unico 2013

 Il 31 maggio il Governo ha annunciato una proroga per quanto riguarda le scadenze relative alla presentazione dei modelli per la dichiarazione dei redditi, sia, quindi, per il modello 730 che per il modello Unico.

► Proroga ufficiale per il Modello Unico 2013

Lo slittamento delle scadenze si è reso necessario dopo la cancellazione del pagamento della prima rata dell’Imu che ha creato parecchi problemi ai Caf e ai contribuenti stessi, soprattutto per coloro che avevano già effettuato il pagamento.

Per l’Unico si è trattato di una doppia proroga che ha previsto uno slittamento all’8 luglio del pagamento delle somme dovute a saldo e a titolo di primo acconto (senza maggiorazione) e al 9 luglio la scadenza per i versamenti a titolo di interesse corrispettivo, per i quali, però, è stata prevista una maggiorazione dello 0,40%.

Queste somme possono essere pagate sia in un’unica soluzione che a rate. Se si sceglie il pagamento rateizzato, che non per forza deve riguardare tutte imposte risultanti dal Modello Unico 2013, il termine di pagamento dell’importo totale slitta al mese di novembre e l’importo è soggetto ad una maggiorazione per interessi pari al 4% annuo.

► Detrazioni per spese mediche nell’Unico PF

Inoltre, sono previste delle differenze per il pagamento delle imposte per i soggetti che possiedono una partita Iva o per coloro che non ne hanno. Vediamole nel dettaglio.

Il calendario della scadenze per il pagamento delle rate delle imposte relativo all’Unico 2013

Titolari di partita Iva

I rata – scadenza 8 luglio – nessun interesse

II rata – scadenza 16 luglio – interessi 0,09%

III rata – scadenza 20 agosto – interessi 0,42%

IV rata – scadenza 16 settembre – interessi 0,75%

V rata – scadenza16 ottobre – interessi 1,08%

VI rata – scadenza 18 novembre – interessi 1,08%

Soggetti non in possesso di partita Iva

I rata – scadenza 8 luglio – nessun interesse

II rata – scadenza 31 luglio – interessi 0,24%

III rata – scadenza 2 settembre – interessi 0,57%

IV rata – scadenza 30 settembre – interessi 0,90%

V rata – scadenza 31 ottobre – interessi 1,23%

VI rata – scadenza 2 dicembre – interessi 1,56%

Ricordiamo inoltre che il pagamento delle rate delle imposte derivanti dal Modello Unico 2013 (quindi riferito all’anno di imposta 2012) devono essere effettuati con il modello F24 con i seguenti codici tributo:

1668 per le imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA, cedolare secca);

3805 per i tributi regionali (addizionale regionale all’IRPEF, IRAP);

3857 per i tributi locali (addizionale comunale all’IRPEF).

Guida all’addizionale erariale sulle tasse dell’automobile

 In base all’Articolo 23 del Decreto Legge erogato il 6 luglio del 2011, i proprietari di automobili, motovetture adibite al trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a una determinata soglia, dovranno contribuire con una quota supplementare in contemporanea con la tassa sul mezzo. In sostanza, questa somma ammonta a dieci euro calcolati su ogni singolo kilowatt di potenza che superi i 225 Kw e venti euro se oltrepassa invece i 185 Kw ma l’immatricolazione è avvenuta dopo l’anno 2012.

Addizionale: chi deve versarlo?

Soltanto i proprietari del mezzo. Il superbollo tuttavia concerne anche chi gode dell’autoveicolo, inclusi gli usufruttuari. Nel contempo, sono incusi nel regime fiscale gli utilizzatori a titolo di locazioni finanziarie. Se l’automobile o il motoveicolo è esente dal pagamento del bollo ordinario previsto dalla motorizzazione, non si dovrà versare nessuna tassa aggiuntiva. È il caso tipico delle vetture d’epoca e di quelle usate a scopo folkroristico e fieristico.

Al fine di versare l’addizionale erariale sulla tassa automobilistica, bisogna recarsi presso l’Agenzia delle Entrate in zona e richiedere un modello denominato F24. Bisogna compilarlo con i propri dati anagrafici e le caratteristiche tecniche dell’auto in questione.

Successivamente, è necessario contrassegnare tale modulo con la sigla apposita 3364, che va sotto il nome di “elementi identificativi”. In base alle nuove disposizioni in vigore dall’anno 2012, bisognerà erogare una somma di dieci euro ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 Kw. Bisogna quindi accertarsi prima molto bene sul livello di prestazioni che possiede il mezzo.

Per quanto concerne le scadenze, bisogna tenere presente che se l’immatricolazione è avvenuta entro il 6 luglio del 2011, il termine ultimo è fissato per il 10 novembre dell’anno corrente, mentre se è stato registrato in una data che intercorre tra il 7 luglio e il 31 dicembre del suddetto anno, sarà possibile pagare la tassa supplementare entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo.

 

Acconto di novembre: sì o no?

 Novembre, per le imprese e per alcune categorie di contribuenti, è un mese molto difficile perché ci si prepara per pagare gli acconti delle imposte che poi saranno saldati nel 2013. Ora quella che Fiscooggi chiama “stagione degli acconti”, sta per concludersi.

Il pagamento dell’acconto riguarda diverse tipologie d’imposte, l’Irpef ad esempio, l’Ires e l’Irap ed interessa alcune categorie di contribuenti, le persone fisiche, le società di persone o anche i soggetti Ires. La scadenza, però, è uguale: il 30 novembre.

In base al tipo di contribuente e al tipo d’imposta si può applicare una formula diversa per la determinazione dell’acconto che deve essere versato in un’unica soluzione senza possibilità di rateizzare l’importo. Lo strumento per il pagamento dell’acconto è sempre lo stesso: l’F24.

I contribuenti che maggiormente devono fare attenzione all’acconto sono quelli che hanno presentato la dichiarazione dei redditi con il modello Unico 2012 e che, dalla dichiarazione stessa, evincono un debito d’imposta.

Per avere un’idea dell’imposta, i contribuenti possono andare a visionare l’importo inserito nel Rigo RN33 dove  si indica l’imposta dovuta per il 2011, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite. Su questa somma deve essere calcolato l’acconto nella misura del 96%. Non si paga nulla nel caso in cui il risultato di questo calcolo sia inferiore a 52 euro.

Assicurazioni estere: un codice per l’imposta

 Novembre, periodo di pagamenti, per numerose imposte. Arriva anche quella sulle assicurazioni estere che è stata abbinata ad un particolare codice da inserire nell’F24 per completare il pagamento.

Entro il 16 novembre, tutti i soggetti chiamati ad applicare l’imposta al posto delle compagnie o del loro rappresentante legale, devono versare l’imposta sulle assicurazioni estere. Il codice da usera è il 1695.

Ad usarlo devono essere gli intermediari tramite i quali vengono generalmente riscossi i redditi maturati tramite le assicurazioni estere. Questi intermediari fanno le veci dei sostituti d’imposta ed operano nel nostro paese rispettando gli incarichi ricevuti dai contribuenti o dalle compagnie estere.

Questi intermediari devono inserire il codice 1695 per pagare l’imposta sostitutiva, a patto che non l’abbia già fatto la compangia che può provvedere in autonomia al pagamento, oppure affidarsi ad un rappresentante legatli che cura gli adempimenti di “sostituzione tributaria”.

Tutta la procedura è ben spiegata nella risoluzione 98/E.

Per calcolare l’importo dell’imposta occorre avera a disposizione il valore delle polizze a decorrere dal primo gennaio del 2011 e il pagamento deve essere ottemperato entro il 16 novembre 2012. Le polizze totalmente liquidate nel corso del 2012, invece, non sono sottoposte al pagamento dell’imposta sostitutiva.

Il nome del codice, che va inserito nella sezione Erario, presente nella guida dell’Agenzia delle Entrate è “Imposta sul valore dei contratti di assicurazione – art. 1, c. 2-sexies, d.l. n. 209/2002.

Pronti i codici dell’imposta sui giochi

 Con la Risoluzione 99/E del 12 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha definito i nuovi codici tributo con i quali effettuare il pagamento dell’imposta unica sui giochi.

Il modello da usare per il versamento è sempre un F24, nel dettaglio l’F24 Accise ma l’Agenzia delle Entrate, prima di definire tutti i codici riepiloga i riferimenti normativi da tenere a mente. Il primo è sicuramente un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 luglio 2003 che ha stabilito la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, di pertinenza dei monopoli di Stato secondo l’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Il secondo riferimento normativo è l’articolo 24 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011 che approfondisce le norme relative al gioco. In particolare spiega:

Avvalendosi di procedure automatizzate, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla liquidazione dell’imposta unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, ed al controllo della tempestivita’ e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi (…)

Definite le imposte da pagare, l’Agenzia delle Entrate passa alla definizione dei codici tributo che consentono il versamento delle somme tramite il modello F24 Accise. L’elenco è disponibile sia sul sito di Fiscooggi, ma si può leggere anche nel .pdf della Risoluzione.

Qualche appuntamento fiscale per il 16 novembre

 Il 16 novembre, molte categorie di contribuenti, sono chiamate a regolarizzare la propria posizione con il fisco. Ecco qualche appuntamento che è bene non dimenticare.

Il versamento dell’acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente è in scadenza il 16 novembre per tutti gli enti e gli organismi pubblici e per le Amministrazioni centrali dello stato tenute al versamento di quell’imposta.

Il pagamento deve essere espletato tramite il Modello F24 EP con modalità telematica.

Sempre entro il 16 novembre i contribuenti Iva trimestrali sono tenuti al versamento della rata relativa alle spese fatte nel terzo trimestre dell’anno. Il versamento va effettuato con il modello F24 in modalità telematica. Il codice tributo da usare è il 6033.

Numerosi gli appuntamenti per i sostituti d’imposta che entro il 16 novembre prossimo devono versare le ritenute alla fonte su cessione di titoli e valute corrisposti o maturati il mese precedente, devono versare le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati sempre nel mese precedente, oppure le ritenute alla fonte sulle rendite AVS corrisposte il mese precedente.

I sostituti d’imposta con il codice tributo 3802 devono versare anche la rata dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito del calcolo del conguaglio di fine anno.

Gli errori da evitare nell’F24

 Il modello F24 è uno strumento di pagamento delle imposte famigliare ai contribuenti che hanno la partita Iva ma deve essere conosciuto da ogni cittadino che voglia avere in regola il rapporto con l’Erario.

L’Agenzia delle Entrate propone un’interessante scheda riepilogativa degli elementi principali dell’F24 che abbiamo provato a semplificare, approfondendo anche il momento della compilazione del documento.

Adesso proviamo ad indicare gli errori più frequenti che il contribuente deve sforzarsi di evitare. Un’analisi degli F24 trasmessi all’Agenzia delle Entrate, ha dimostrato che gli errori più comuni sono quelli relativi alla specificazione del codice tributo, all’indicazione del periodo di riferimento, alla trascrizione del codice fiscale.

Gli altri errori, anche se commessi nelle sezioni Erario e Regioni possono essere rettificati con unan specifica richiesta agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che però illustra due modalità di regolarizzazione delle violazioni: quella per omessa presentazione del modello F24 con saldo zero e quella per omesso o parziale pagamento dei tributi.

Nel primo caso occorre presentare il modello F24, versare una sazione ridotta pari a 6 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi ed è pari a 19 euro se il modello è presentato entro un anno.

Nel caso di omesso o parziale pagamento dei contributi, è ncessario calcolare la sanzione che è pari al 30% ma è ridotta al 3% se si paga entro i 30 giorni dalla scadenza ed è pari al 3,75% se il pagamento è presentato entro l’anno in cui è commessa la violazione.

F24: la compilazione nei casi più frequenti

 Il modello F24 è diviso in Sezioni, alcune delle quali sono sempre presenti e devono essere compilate con i dati anagrafici del contribuente. Poi, per ogni tipo di versamento, esiste una sezione specifica. Andiamo con ordine.

Per i versamenti Irpef, Ires, Iva e ritenute varie, si usa la sezione Erario, mentre per le imposte regionali come l’Irap e gli addizionali regionali, si usa le sezione Regioni. La sezione Imu e altri tributi locali è riservata invece al pagamento delle imposte comunali.

I campi principali da compilare sono quelli relativi al “contribuente“, dove devono essere indicati i dati anagrifici, quelli del domicilio fiscale e il codice fiscale. Se a compilare il modello F24 è un erede del contribuente, il genitore, il tutore o il curatore fallimentare, deve essere compilata anche la sezione relativa al “coobbligato“.

Il tipo di imposta da pagare deve essere indicato con i “codici tributo” e deve essere riportato anche l’anno o il periodo di riferimento per i pagamenti. Le imposte regionali hanno anche un codice specifico che individua i destinatari. Per l’Imu deve essere indicato il codice comunale. Per le regioni e le province a statuto speciale devono essere inseriti i “codici enti“.

Gli importi da pagare devono essere indicati sempre con le prime due cifre decimali e se ce ne sono di più si deve operare un arrotondamento della seconda cifra con il metodo indicato dall’Agenzia delle Entrate.

Il modello F24: la scheda informativa

 Il modello F24 è uno strumento di pagamento molto ben conosciuto dai titolari di partita Iva che lo usano per le pratiche di versamento dei tributi e dei contributi e per l’autoliquidazione, ma è spesso estraneo a chi deve usare questo modello soltanto per versamenti una tantum.

Il modello F24, spiega l’Agenzia delle Entrate, è uno strumento per tutti contribuenti, siano essi titolari di partita Iva o meno, visto che serve per il pagamento di tributi, dei contributi e dei premi.

Esiste un modello unificato per i pagamenti, all’interno del quale possono essere inserite tutte le somme dovute all’Erario e al sistema previdenziale, con le compensazioni di eventuali crediti. L’F24, ad aprile, è stato nuovamente modificato, al fine di essere pronto per il pagamento dell’Imu.

Oltre all’Imposta municipale in questione, con l’F24 si possono pagare, Irpef, Ires, ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale, Iva, Imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell’Irap e dell’Iva, l’imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari, le altre imposte sostitutive, l’Irap, gli addizionali Irpef, le accise, le imposte di consumo e di fabbricazione, i contributi e premi  Inps, Inail, Enpals e Inpgi, i diritti camerali, gli interessi, l’Imu, l’Ici, i tributi catastali, la Tarsu, i canoni di locazione Inpdap, le sanzioni, alcuni proventi derivanti dall’uso dei beni del Demanio. Con il modello F24 si pagano anche le somme dovute in base ad autoliquidazione da dichiarazioni, ravvedimento, controllo automatizzato e documentale della dichiarazione, avviso di accertamento, avviso di sanzioni, istituti conciliativi.