Acconto di novembre: sì o no?

 Novembre, per le imprese e per alcune categorie di contribuenti, è un mese molto difficile perché ci si prepara per pagare gli acconti delle imposte che poi saranno saldati nel 2013. Ora quella che Fiscooggi chiama “stagione degli acconti”, sta per concludersi.

Il pagamento dell’acconto riguarda diverse tipologie d’imposte, l’Irpef ad esempio, l’Ires e l’Irap ed interessa alcune categorie di contribuenti, le persone fisiche, le società di persone o anche i soggetti Ires. La scadenza, però, è uguale: il 30 novembre.

In base al tipo di contribuente e al tipo d’imposta si può applicare una formula diversa per la determinazione dell’acconto che deve essere versato in un’unica soluzione senza possibilità di rateizzare l’importo. Lo strumento per il pagamento dell’acconto è sempre lo stesso: l’F24.

I contribuenti che maggiormente devono fare attenzione all’acconto sono quelli che hanno presentato la dichiarazione dei redditi con il modello Unico 2012 e che, dalla dichiarazione stessa, evincono un debito d’imposta.

Per avere un’idea dell’imposta, i contribuenti possono andare a visionare l’importo inserito nel Rigo RN33 dove  si indica l’imposta dovuta per il 2011, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite. Su questa somma deve essere calcolato l’acconto nella misura del 96%. Non si paga nulla nel caso in cui il risultato di questo calcolo sia inferiore a 52 euro.

Detrazione degli scontrini dalla tasse, il voto mercoledì

 L’emendamento presentato da Giuliano Barbolini (Pd), relatore di maggioranza, per dare la possibilità gli italiani di scaricare dalla dichiarazione dei redditi gli scontrini e le ricevute, è passato alla commissione Finanze di Palazzo Madama.

Ora la decisione sul contrasto di interessi passa in aula, dove la decisione dovrebbe arrivare al massimo entro giovedì. Si tratta di un emendamento importante che si inserisce nelle norme per combattere l’evasione fiscale. Dopo un iniziale parere negativo del governo, l’emendamento ha ricevuto l’ok di Palazzo Chigi grazie a delle piccole modifiche adottate, per le quali:

si delega l’esecutivo a emanare disposizioni per l’attuazione di misure finalizzate al contrasto di interessi fra contribuenti, selettivo e con particolare riguardo alle aree maggiormente esposte al mancato rispetto dell’obbligazione tributaria, definendo attraverso i decreti legislativi le più opportune fasi applicative e le eventuali misure di copertura finanziaria.

Ma non tutti sono d’accordo sulle detrazioni Irpef. Tra gli scettici il sottosegretario all’Economia Vieri Ceriani e il presidente della Cgia di Mestre, Giuseppe Bortolussi, secondo i quali il provvedimento, anziché essere uno strumento per combattere l’evasione fiscale, potrebbe rivelarsi esattamente il contrario, come accaduto per le deduzioni edilizie introdotte dal governo Prodi nel 1998, che in realtà sono costate all’erario 2,4 miliardi di euro l’anno.

 

 

 

 

Installazione dei pannelli solari

 Una casa più calda con un impegno economico ridotto e con un impatto ambientale contenuto, è questo il senso delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico previste dal governo.

Una volta considerati i destinatari delle agevolazioni, la cumulabilità degli stessi e una panoramica generale delle attività oggetto di sconto, abbiamo poi approfondito sia gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sia gli interventi sugli involucri degli edifici.

Adesso passiamo in rassegna le detrazioni d’imposta previste per chi decide d’installare i pannelli solari. Per questo tipo d’interventi la detrazione fiscale massima prevista è di 60 mila euro.

Per pannelli solari s’intendono sia quelli per la produzione dell’acqua calda per usi domestici o industriali, sia quelli per la copertura del fabbisogno di acqua calda delle piscine o delle strutture sportive, sia quelli per le case di ricovero e cura, per gli istituti scolastici e per università.

E’ chiaro quindi che la produzione di acqua calda tramite pannelli solari può essere richiesta anche in ambito commerciale, ricreativo e socio assistenziale. 

Sono considerati assimilati ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare usati per la produzione di acqua calda e quindi son anch’essi ammessi alla detrazione. Al contrario se s’installa un sistema per la produzione di energia elettrica ed energia termica si può chiedere la detrazione soltanto per la parte relativa all’energia termica.

Interventi sugli involucri degli edifici

 Chi s’impegna economicamente nell’ottimizzazione del consumo energetico della sua abitazione e quindi la rende più calda e risparmiosa, può chiedere l’accesso ad una serie di benefici. Gli ultimi previsti sono quelli per la riqualificazione energetica che consistono in una detrazione d’imposta del 55% della spesa sostenuta fino ad un massimo che varia in base al tipo d’intervento. 

Abbiamo visto in altri articoli le caratteristiche principali delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, abbiamo valutato i destinatari di questi interventi ed abbiamo considerato che lo sconto sull’Irpef del 55% non può essere cumulato con altre detrazioni. 

Abbiamo quindi preso in esame gli interventi che possono ottenere detrazioni fino a 100.000 euro. Adesso passiamo in rassegna gli interventi sugli involucri degli edifici.

Per questo tipo di attività si possono ottenere detrazioni fiscali fino ad un massimo di 60.000 euro ma occorre rispettare alcuni requisiti. Per esempio è necessario intervenire su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, sulle strutture opache orizzontali, verticali, sulle finestre, gli infissi e via dicendo.

Rientrano negli interventi sugli involucri degli edifici, anche la sostituzione dei portoni d’ingresso affacciati all’esterno. E’ necessario che per ogni operazione un tecnico valuti il miglioramento in termini energetici per l’edificio. La detrazione massima per questi interventi è pari a 60 mila euro.

Interventi di riqualificazione energetica

 La legge individua le tipologie d’interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che possono essere incluse nelle richieste di agevolazione. Abbiamo già visto insieme una panoramica di tutti gli interventi ammessi al beneficio, i destinatari delle detrazioni e l’impossibilità di cumulare più di uno sconto.

Adesso, tra tutti gli interventi ammessi al beneficio, prendiamo in esame quelli di riqualificazione energetica di edifici esistenti.

Il valore massimo della detrazione per questo tipo d’interventi è stabilito in 100.000 euro, che è il 55 per cento di 181.818,18 euro. La cifra che eccede questo limite non può essere sottoposta ad ulteriori detrazioni. Nella categoria definita non sono stati ulteriormente specificati gli interventi di riqualificazione energetica ammessi al beneficio.

Quindi, sono compresi tutti quegli interventi che consentono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 – Allegato A.

Per ogni singolo intervento o per l’insieme degli interventi che influiscono sulle prestazione energetiche di un edificio, rendendolo maggiormente efficiente, può essere richiesta l’ammissione al beneficio.

C’è da ricordare che, come dice l’Erario:

“L’indice di risparmio per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.”

Cumulabilità delle agevolazioni

 Sono frequenti in questo periodo le richieste d’intervento per usufruire delle agevolazione fiscali per il risparmio energetico. A livello legislativo sono state definite delle quote percentuali rimborsate ai contribuenti che migliorano a livello energetico l’immobile che abitano.

Abbiamo già considerato la natura di questo incentivo o agevolazione che dir si voglia e abbiamo valutato insieme le tipologie di contribuenti che possono accedere al beneficio. Adesso cerchiamo di capire se la detrazione d’imposta al 55% è cumulabile con altre agevolazioni fiscali.

La risposta è negativa: la detrazione d’imposta al 55% non è cumulabile con le altre agevolazioni fiscali previste da altre leggi nazionali per le stesse tipologie d’interventi. Per esempio la detrazione al 55% non può essere cumulata con quella al 36% per il recupero del patrimonio edilizio.

Questo vuol dire che per un intervento che possa rientrare in entrambe le agevolazioni, è possibile chiedere uno solo dei benefici fiscali, rispettando termini e modi definiti dalla legge. Una modifica alla normativa ha introdotto un ulteriore approfondimento che determina che dal primo gennaio 2009, la detrazione non sia cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli Enti locali.

Nella guida dell’Agenzia delle Entrate si specifica che non è stata definita una regola particolare in merito all’aliquota IVA applicabile.

Indicatori, redditest e difese future

 Il nuovo redditometro è pronto, adesso ai contribuenti devono soltanto imparare a conoscerlo ma online sono già pronte le guide per difendersi in futuro dalle spie rosse che il software accende per dimostrare che c’è una qualche irregolarità.

Sono mesi che il nuovo redditometro è promosso dall’Agenzia delle Entrate e il software in questione, adesso, sembra arrivato al capolinea. I rappresentanti delle categorie produttive ne hanno già preso visione ma i contribuenti potranno visionarlo soltanto a partire da oggi.

I tempi di realizzazione e sperimentazione del prodotto sono stati abbastanza lunghi: si parla di circa due anni e mezzo visto il redditest era stato presentato con la manovra estiva del 2010. Il programma in questione sarà a disposizione dei contribuenti che indicando redditi e spese potranno sapere se il fisco valuta congrue le dichiarazioni rilasciate.

A livello visivo non ci saranno dubbi: spia verde per le dichiarazioni conformi, spia rossa per quelle che presentano una qualche irregolarità. Il bello è che il nuovo redditometro è soprattutto uno strumento di autodiagnosi e i risultati forniti ai contribuenti non potranno essere usati dal fisco.

Il fisco è molto preciso, ha raggruppato in macrocategorie qualcosa come 100 indicatori, le spese per la casa da una parte, quelle per i figli dall’altra e via dicendo. Ma se la ricchezza aggiuntiva di cui si dispone deriva dalla donazione dei famigliari (per esempio quel bonifico di papà per comprare casa), il contribuente non sarà considerato più ricco ma dovrà presentare traccia dei trasferimenti di denaro se l’Erario gliene chiederà conto.

Associazioni sportive: come iscriversi al 5×1000

 Anche le associazioni sportive dilettantistiche possono iscriversi agli elenchi dell’Agenzia delle Entrate dei destinatari del Cinque per Mille dell’IRPEF. Secondo la legge in vigore, a parte gli enti di volontariato, possono accedere a questo finanziamento anche le associazioni sportive.

Nella definizione sono comprese le associazioni che prevedono un settore giovanili e che sono affiliate alla Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata, o ad un Ente di promozione sportiva che sia però riconosciuto dal Coni.

Le associazioni sportive dilettantistiche devono rispettare alcuni requisiti per entrare nell’elenco dei destinatari del 5×1000. In particolare devono “svolgere prevalentemente” un’attività tra quelle elencate dalla normativa: avviamento e formazione sportiva per i giovani che non hanno ancora compiuto 18 anni, avviamento alla pratica sportiva per le persone che non hanno compiuto 60 anni, avviamento alla pratica sportiva per i soggetti svantaggiati dal punto di vista delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o famigliari.

Anche per loro la domanda di essere inseriti negli elenchi va trasmessa telematicamente, o personalmente se si è abilitati ai servizi Entratel, oppure tramite un intermediario abilitato.

Le scadenze cambiano ogni anni, ma per il 2012 erano le seguenti: possedere i requisiti al 21 marzo del 2012 e presentare l’iscrizione entro il 7 maggio del 2012. Le integrazioni, da presentare entro il primo ottobre, erano sottoposte al pagamento di una sanzione di 258 euro.

Enti di volontariato: come iscriversi al 5×1000

 Il Cinque per Mille dell’IRPEF indicato nella dichiarazione dei redditi può essere destinato dai contribuenti, ad enti ed associazioni che svolgano attività di volontariato. Il contribuenti deve semplicemente indicare il codice fiscale del destinatario del suo 5×1000 nella casella presente nella prima parte dei modelli di dichiarazione e confermare la propria scelta con la firma.

Più lunga la trafila che gli enti di volontariato che vogliono godere di questo beneficio devono fare per rientrare nell’elenco disposto ogni anno dall’Agenzia delle Entrate, a partire dal 21 marzo del 2012.

La domanda deve essere trasmessa telematicamente dai soggetti interessati nel caso in cui siano iscritti e abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure devono essere inviati dagli intermediaria abilitati. Il termine di presentazione delle domanda cambia di anno in anno ma per avere un’idea dei tempi è sufficiente dire che per il 2012 la domanda doveva essere inviata entro il 7 maggio 2012.

Per quest’anno fiscale è stato deciso inoltre che possono partecipare al riparto delle quote del Cinque per Mille, tutti gli enti che hanno presentato le domande e le integrazioni entro il primo ottobre 2012 e che hanno versato la sanzione di 258 euro per il ritardo. I requisiti dovevano però essere posseduti al 7 maggio 2012.

Il riepilogo della domanda è fornito al richiedente al momento dell’iscrizione.

Soggetti ammessi al 5 per mille

 Ci sono degli enti che hanno finalità sociali che, inviando la necessaria documentazione all’Agenzia delle Entrate, possono partecipare alla ripartizione del Cinque per Mille dell’Irpef dei contribuenti che fanno questa scelta.

Dopo aver presentato il Cinque per Mille, vediamo quali soggetti la legge ammette al godimento del beneficio. Il riferimento normativo è l’articolo 33 comma 11 della Legge n. 183 del 12 novembre 2012, conosciuta anche come Legge di Stabilità.

Questa normativa ha previsto che per il 2012 i contribuenti potessero destinare il 5 per mille sull’Irpef ad alcune categorie di soggetti che per l’esercizio finanziario 2010 potevano beneficiare del contributo.

In generale si fa riferimento al sostegno ad enti di volontariato, con le opportune divisioni che il caso necessita e che spiegheremo di seguito; al finanziamento di enti della ricerca scientifica e dell’università; al finanziamento di enti della ricerca sanitaria; al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza dl contribuente; al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, a norma di legge che svolgono una rilevante attività d’interesse sociale.

Riguardo gli enti di volontariato si precisa che si fa riferimento agli enti di volontariato definiti dalla legge n. 266 del 1991, alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, alle associazioni che operano nei settori indicati dal Dlgs 460/1997 e alla fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dallo stesso Dlgs.