La cessione dei diritti sulle foto

 Di tanto in tanto l’Agenzia delle Entrate affronta temi molto interessanti legati sia alle passioni dei contribuenti che potrebbero essere soggette a tassazione, sia riguardo delle curiosità normative che aiutano ad evitare le liti con l’Erario.

Stavolta, in una articolo presentato su FiscoOggi si cerca di capire quanto può essere “tassata” la passione per la fotografia. Molti contribuenti, infatti, fanno scatti che potremmo definire d’autore e poi li pubblicano su siti interne personali oppure su servizi di raccolta online, come può essere Flickr.

Di recente, un contribuente, ha scritto alla rivista dell’Agenzia delle Entrate per capire se la concessione non per fini commerciali del diritto di utilizzo di immagini fotografiche di carattere artistico, è soggetta all’Imposta sul valore aggiunto.

La risposta parte dalla considerazione dell’articolo 3 comma 4 del Dpr n. 633 del 1972 che già all’epoca aveva escluso l’Iva dalle transazioni – quindi cessioni, concessioni, licenze e quant’altro – che avevano come oggetto i diritti sull’uso di opere dell’ingegno. Queste opere, comunque, sono protette dal diritto d’autore a patto che siano poste in essere dall’autore, dal legatario o dagli eredi dell’autore e a patto che non siano destinate a pubblicità commerciale.

Per tutti questi motivi sono state escluse dall’applicazione dell’Iva le cessioni da parte dell’autore di opere fotografiche, già tutelate dal diritto d’autore.

IVA per cassa, si fa poi si comunica

 Con il DL 83 del 2012 è stato introdotto un nuovo regime IVA che l’Agenzia delle Entrate può desumere dal comportamento concludente del contribuente che poi, nella dichiarazione dell’anno successivo, può indicare nell’apposito spazio.

Facciamo un esempio pratico. Dall’anno fiscale 2012 avete capito di dover optare per uno dei regimi fiscali, tra ordinario e semplificato perché non avete più i requisiti per far parte del regime dei minimi. La vostra scelta va comunicata attraverso il quadro o modello VO che prima occorreva inviare entro la fine di gennaio ed ora può essere inserito nella dichiarazione dei redditi che segue la vostra scelta.

In pratica vince l’atteggiamento concludente del contribuente. A spiegarlo è stato un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 21 novembre che ha fissato alcune indicazioni e regole per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno un volume d’affari che non supera i due milioni di euro. Tutti i contribuenti che rientrano nell’insieme possono scegliere la liquidazione per cassa dell’imposta sul valore aggiunto.

Le porte del nuovo regime, come spiega la rivista ufficiale dell’Erario, sono aperte a tutti coloro che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari inferiore alla soglia stabilità L’opzione, va prima messa in pratica e quindi l’Agenzia delle Entrate desumerà dal comportamento la scelta del contribuente, poi comunicata nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si esercita l’opzione.

 

Non paga l’IVA la discoteca galleggiante

 Una casa galleggiante, di quelle che si trovano soprattutto in Nord Europa, che sia affittata a terzi per un’attività commerciale, non è sottoposta al pagamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Ecco la decisione della Corte di Giustizia.

Il fatto. Ad una cittadina tedesca, che possiede una casa galleggiante, è stato chiesto di pagare l’IVA sulla locazione del suo immobile che in quanto tale poteva essere considerato immobilizzato in modo definitivo sulla riva del fiume. L’immobile in questione era usato come ristorante e discoteca.

La cittadina tedesca, però, ha già stipulato un contratto con lo stato per l’occupazione di una parte del Reno e del terreno immediatamente confinante con la casa sull’acqua. Questa signora ha poi pensato di concedere il suo immobile in affitto ad una società che ha trasformata la struttura in una discoteca.

Sul canone d’affitto corrisposto i firmatari del contratto non hanno pagato l’Iva, dal momento che si tratta appunto di un contratto di affitto. L’amministrazione tedesca, verificato che l’affitto riguardava un bene mobile, ha chiesto alla contribuente di versare l’Iva evasa.

Per dirimere la questione la Corte d’Appello tedesco ha sottoposto dei quesiti alla Corte di Giustizia Europea che ha definito un quid unico la casa galleggiante, l’area per l’ormeggio della stessa e i pontili necessari all’accesso e poi ha spiegato che la casa galleggiante deve essere trattata come un immobile dando quindi ragione alla cittadina.

Le novità fiscali approvate

L’emendamento al disegno di legge sulla stabilità ha reso attive diverse modifiche sul fronte fiscale. Esaminiamo in breve quelle già approvate:

ALIQUOTE IVA

L’emendamento ha deciso per l’ aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21% al 22%.

Lo stesso emendamento ha deciso che rimane invariata l’aliquota del 10 per cento.

Il disegno di legge di stabilità aveva previsto che a partire dal primo giorno di luglio 2013, le aliquote Iva del 10% e del 21% sarebbero aumentate di un punto percentuale (articolo 40, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

In virtù dell’emendamento di due giorni fa è stato deciso solo l’aumento dell’aliquota ordinaria dal 21% al 22% sulle operazioni effettuate a partire dal prossimo luglio.

ATTIVITÀ’ ESTERNE

Ivie (sigla di imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) e Ivafe (sigla di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) saranno applicabili dal 2012 e non dal 2011.

CUNEO FISCALE

A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, la deduzione dalla base imponibile Irap cosiddetta del cuneo fiscale, che è in altri termini è quella collegata al costo del personale dipendente assunto a tempo indeterminato subirà un aumento.

Il recupero dei benefici illegittimi sulla prima casa

 Chi compra una “prima casa” ha diritto al pagamento di un’imposta agevolata a patto che si tratti dell’acquisto di una casa “normale” e non di un edificio di lusso. In passato però anche l’acquisto di case di lusso aveva beneficiato dell’imposta agevolata in modo illegittimo. L’Erario è pronto al recupero.

Se si acquista una prima casa “normale” si ha diritto a pagare un’aliquota al 4 per cento ma se si compra un’abitazione di lusso, l’imposta da corrispondere sale al 20 per cento.

L’ufficio delle Entrate, a questo punto, deve emettere l’avviso di liquidazione della maggiore imposta. Questo è stato stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 18378 del 26 ottobre.

Per inviare l’avviso di liquidazione è preliminare l’accertamento della caratteristica “di lusso” dell’immobile, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 2 agosto del 1969. La revoca delle agevolazioni sulla prima casa, secondo alcuni contribuenti che avevano ricevuto l’avviso della maggiore imposta da corrispondere, doveva essere commutata ai venditori, responsabili verso l’amministrazione finanziaria.

La Commissione tributaria provinciale, invece ha rigettato il ricorso e in Appello è stata confermata questa linea interpretativa. L’Erario, dunque, constato il pagamento scorretto dell’aliquota provvede al recupero dell’Iva non versata, maggiorata di una sanzione del 30% sulla differenza d’imposta dovuta per l’immobile “di lusso”.

Qualche appuntamento fiscale per il 16 novembre

 Il 16 novembre, molte categorie di contribuenti, sono chiamate a regolarizzare la propria posizione con il fisco. Ecco qualche appuntamento che è bene non dimenticare.

Il versamento dell’acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente è in scadenza il 16 novembre per tutti gli enti e gli organismi pubblici e per le Amministrazioni centrali dello stato tenute al versamento di quell’imposta.

Il pagamento deve essere espletato tramite il Modello F24 EP con modalità telematica.

Sempre entro il 16 novembre i contribuenti Iva trimestrali sono tenuti al versamento della rata relativa alle spese fatte nel terzo trimestre dell’anno. Il versamento va effettuato con il modello F24 in modalità telematica. Il codice tributo da usare è il 6033.

Numerosi gli appuntamenti per i sostituti d’imposta che entro il 16 novembre prossimo devono versare le ritenute alla fonte su cessione di titoli e valute corrisposti o maturati il mese precedente, devono versare le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati sempre nel mese precedente, oppure le ritenute alla fonte sulle rendite AVS corrisposte il mese precedente.

I sostituti d’imposta con il codice tributo 3802 devono versare anche la rata dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito del calcolo del conguaglio di fine anno.

L’Iva del gasolio non si sconta

Il settore della pesca, dal punto di vista previdenziale e fiscale, è sottoposto a regimi particolari. Basta pensare alla cassa marittima che definisce la pensione dei marinai, o alle imposte che gravano sui pescherecci. Una precisazione dell’Agenzia delle entrate sui rifornimenti.