Voluntary disclosure, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Una circolare esplicativa riguardante la voluntary disclosure è stata diffusa in giornata dall’Agenzia delle Entrate, al fine di fare chiarezza dopo le numerose domande rivolte dai professionisti che stanno affrontando le procedure di rimpatrio dei capitali.

Questi possono essere fatti rientrare già dalla data immediatamente successiva a quella di presentazione dell’istanza di  collaborazione volontaria”. Chi ha già utilizzato lo scudo fiscale dovrà inoltre indicare “le dichiarazioni riservate direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto dell’attuale procedura”.

Non sarà indispensabile, di contro, presentare la documentazione completa. L’esito della procedura di collaborazione, spiega infatti l’Agenzia delle Entrate. “non sarà compromesso se il  contribuente risulta oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione utile a ricostruire la sua  situazione fiscale. Questo purché nella relazione di accompagnamento venga segnalata la presenza delle cause che impediscono la tempestiva produzione documentale o che non permettono una puntuale rappresentazione delle violazioni  dichiarative oggetto della regolarizzazione. La documentazione dovrà essere comunque trasmessa entro la notifica da parte dell’ufficio dell’invito a comparire o, almeno, nell’ambito del contraddittorio propedeutico alla redazione dell’atto di accertamento con adesione”.

Quanto ai pensionati che hanno scelto di vivere in Svizzere, si precisa che “quando le pensioni sono accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile è comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5%. In questo caso, il contribuente che non abbia canalizzato la riscossione di tali rendite attraverso un intermediario italiano, può pertanto avvalersi della procedura di collaborazione volontaria”. Nella circolare si affrontano i vari problemi connessi all’emersione di immobili posseduti all’estero o  alle procedure affidate ad intermediari esteri. Ciarimenti infine anche sulle violazioni dell’imposta di imposta di registro, di imposta sulle donazioni o di imposta di successione.

 

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