Pensioni 2016: +4 mesi per adeguamento

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A partire dal 1° gennaio 2016 si dovranno attendere 4 mesi in più prima di andare in pensione perché l’INPS ha adeguato i requisiti previdenziali all’aspettativa di vita e lo ha comunicato agli assicurati con una circolare del 20 marzo 2015. Ecco cosa cambia. 

Nella circolare INPS si spiega che l’innalzamento dei requisiti previdenziali è legato all’incremento dell’aspettativa di vita, vuol dire che si vive più a lungo e per questo si può lavorare più a lungo e andare in pensione un po’ più tardi. Questo adeguamento nasce di certo dalla presa di coscienza del cambiamento della società ma anche dalla necessità di evitare il collasso del sistema contributivo. Ecco le tabelle che riepilogano i cambiamenti che ci saranno a partire dal 1° gennaio 2016. Mediamente si andrà in pensione 4 mesi più tardi rispetto ad oggi.

> INPS – Istruttoria di una domanda di pensione di vecchiaia

Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) –  requisito anagrafico

Lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:

Anno Età pensionabile
Anno 2016 65 anni  e 7 mesi
Anno 2017 65 anni  e 7 mesi
Anno 2018 66 anni  e 7 mesi
Dall’anno 2019 66 anni  e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

Anno Età pensionabile
Anno 2016 66 anni e 1 mese
Anno 2017 66 anni e 1 mese
Anno 2018 66 anni  e 7 mesi
Dall’anno 2019 66 anni  e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:

Anno Età pensionabile
Anno 2016 66 anni  e 7 mesi
Anno 2017 66 anni  e 7 mesi
Anno 2018 66 anni  e 7 mesi
Dall’anno 2019 66 anni  e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

 Anno Età pensionabile
Anno 2016 66 anni  e 7 mesi
Anno 2017 66 anni  e 7 mesi
Anno 2018 66 anni  e 7 mesi
Dall’anno 2019 66 anni  e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo

Anno Uomini Donne
Dal 2016 al 2018 42 anni e 10 mesi

(pari a 2.227 settimane)

41 anni e 10 mesi

(pari a 2.175 settimane)

Dal 2019 al 2020 42 anni e 10 mesi*

(pari a 2.227 settimane)

 

41 anni e 10 mesi*

(pari a 2.175 settimane)

 

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

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