Accordo per il credito 2013 – caratteristiche delle operazioni

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 In questo post vi segnaleremo quali sono le caratteristiche delle operazioni finanziarie previste dall’ Accordo per il credito 2013, l’ iniziativa che l’ ABI, l’ Associazione Bancaria Italiana e le associazioni di rappresentanza delle imprese hanno siglato nei giorni scorsi per continuare a dare sostegno al mondo delle piccole e medie imprese italiane – PMI – e risolvere almeno in parte il problema dell’ accesso al credito da parte di queste ultime.

In arrivo il nuovo Accordo per il credito 2013

In un post pubblicato in precedenza abbiamo infatti già segnalato quali sono le operazioni previste per questa iniziativa di cui le PMI operanti in Italia possono beneficiare rivolgendosi alle banche e agli istituti di credito che aderiscono a loro volta all’ accordo.

> Accordo per il credito 2013 – operazioni previste

Tutti coloro che fossero interessati a beneficiarne, tuttavia, devono ricordare che per ogni tipologia di operazione esistono anche una serie di caratteristiche delle operazioni previste, che a volte possono agire sotto forma di requisito o addirittura di vincolo.

Ecco quindi quali sono le più importanti.

Caratteristiche delle operazioni previste dall’ Accordo per il credito 2013

Per quanto riguarda le operazioni di sospensione dei finanziamenti bisogna ricordare infatti che:

  1. si può procedere con una richiesta di sospensione per le rate dei mutui e dei finanziamenti di leasing che risultino ancora in essere alla data di presentazione della domanda e che non abbiano ancora fruito delle agevolazioni previste dalla precedente iniziativa ” Nuove misure per il credito alle PMI”.
  2. si può procedere con una richiesta di sospensione anche per le rate dei mutui e dei finanziamenti di leasing che siano assistiti da contributo pubblico in conto capitale – i particolari nel bando.
  3. le rate dei muti e dei finanziamenti di leasing non devono essere già scadute da più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
  4. il tasso di interesse applicato rimarrà lo stesso previsto dal piano originario.

Per quanto riguarda invece l’ allungamento dei finanziamenti è necessario ricordare che:

  1. si può procedere con una richiesta di allungamento per le rate dei mutui e dei finanziamenti di leasing che risultino ancora in essere alla data di presentazione della domanda e che non abbiano ancora fruito delle agevolazioni previste dalla precedente iniziativa ” Nuove misure per il credito alle PMI”.
  2. il periodo di allungamento non potrà essere superiore alla durata del mutuo o a 3 anni per i mutui chirografici e 4 per quelli ipotecari.
  3. i tassi di interesse resteranno gli stessi pattuiti in origine.

Per quanto riguarda infine la concessione dei finanziamenti, questi ultimi saranno proporzionali all’ aumento dei mezzi propri realizzati dall’ impresa.

 

 

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