I nuovi requisiti della collaborazione a progetto

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 Con decorrenza 28 giugno 2013 – con l’entrata in vigore del DL 76/2013 – sono cambiati la forma del contratto a progetto e i requisiti per questa tipologia di collaborazione. Vediamo nel dettaglio come si sono modificati.

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La forma del contratto a progetto

Il Dl 276/2003 ha stabilito che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione devono avere l’indicazione di uno o più progetti specifici e le relative indicazioni ai fini della prova.

Con il DL 76/2013 è stata eliminata dalla descrizione del contratto la dicitura ai fini della prova, quindi vuol dire che l’indicazione del progetto, del suo contenuto, del risultato da conseguire e la durata e il corrispettivo della collaborazione devono essere tassativamente indicate.

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In requisiti del contratto a progetto

Sostituendo una «o» con una «e» la precedente norma è stata modificata al fine di poter escludere dalle mansioni per i contratti a progetto lo svolgimento di compiti esecutivi e ripetitivi: i due requisiti, quindi, devono essere considerati congiuntamente.

Resta fermo l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di indicazione dell’obiettivo che il lavoratore a progetto deve perseguire – non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente – dei risultati attesi e del compenso corrisposto.

 

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