La nuova disciplina generale del contratto di apprendistato

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 La normativa che regola la stipula dei contratti di apprendistato in Italia ha subito, nel corso del 2011 e del 2012, un aggiornamento generale.

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In questo post vogliamo quindi continuare ad approfondire il tema della nuova disciplina dell’ apprendistato così come è stata recepita anche dalla Circolare INAIL n. 27 del 23 Maggio 2013, che ha per così dire chiarito i nuovi termini di legge in seguito ai diversi aggiornamenti normativi.

Vademecum Riforma Lavoro – Il Contratto Di Apprendistato e Contratto Di Associazione In Partecipazione

A tutt’ oggi, dunque, il contratto di apprendistato prevede:

  1. la redazione scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale
  2. una durata minima del contratto di almeno sei mesi
  3. il divieto di retribuzione a cottimo
  4. la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli di retribuzione inferiori rispetto alla categoria spettante
  5. la presenza di un tutore o di un referente aziendale
  6. la possibilità di usufruire dei fondi paritetici interprofessionali delle Regioni
  7. la possibilità di conferma in servizio al termine del periodo normativo
  8. la possibilità di registrazione della qualifica nel libretto formativo
  9. la possibilità del riconoscimento della qualifica professionale e delle competenze acquisite
  10. il divieto per le parti di recedere dal contratto in assenza di giusta causa
  11. la possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso (art. 2118 del Codice Civile)

 

 

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