La normativa che regola la stipula dei contratti di apprendistato in Italia ha subito, nel corso del 2011 e del 2012, un aggiornamento generale.
In questo post vogliamo quindi continuare ad approfondire il tema della nuovaย disciplina dell’ apprendistato cosรฌ come รจ stata recepita anche dalla Circolare INAIL n. 27 del 23 Maggio 2013, che ha per cosรฌ dire chiarito i nuovi termini di legge in seguito ai diversi aggiornamenti normativi.
A tutt’ oggi, dunque, il contratto di apprendistato prevede:
- la redazione scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale
- una durata minima del contratto di almeno sei mesi
- il divieto di retribuzione a cottimo
- la possibilitร di inquadrare il lavoratore fino a due livelli di retribuzione inferiori rispetto alla categoria spettante
- la presenza di un tutore o di un referente aziendale
- la possibilitร di usufruire dei fondi paritetici interprofessionali delle Regioni
- la possibilitร di conferma in servizio al termine del periodo normativo
- la possibilitร di registrazione della qualifica nel libretto formativo
- la possibilitร del riconoscimento della qualifica professionale e delle competenze acquisite
- il divieto per le parti di recedere dal contratto in assenza di giusta causa
- la possibilitร per le parti di recedere dal contratto con preavviso (art. 2118 del Codice Civile)