Operazioni rilevanti ai fini IVA non soggette alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate

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 Come abbiamo visto anche in un post pubblicato in precedenza, sulla base della normativa fiscale vigente in materia di spesometro, l’Agenzia delle Entrate richiede ai soggetti che svolgono attività commerciale e che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA la comunicazione periodica dei dati. 

Come comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA all’Agenzia delle Entrate

In un post pubblicato in precedenza abbiamo visto quali sono le tipologie di operazioni che è necessario comunicare sulla base della normativa vigente, ma vi sono anche operazioni per cui non è obbligatorio effettuare la comunicazione dei dati e che risultano pertanto escluse. Ecco quali sono.

Operazioni rilevanti ai fini IVA soggette alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Operazioni rilevanti ai fini IVA non soggette alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Le operazioni rilevanti ai fini IVA che risultano escluse dall’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate sono:

  • le importazioni
  • le esportazioni indicate all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dr 633/1972
  • le operazioni intracomunitarie
  • le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria
  • le operazioni di importo pari o superiore a tremilaseicento euro, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Infine i contribuenti che non sono tenuti alla comunicazione dei dati all’Agenzia sono:

  • i contribuenti che si avvalgono del regime dei nuovi minimi
  • lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, in merito alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali, diverse da quelle che costituiscono esercizio d’impresa.

 

 

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