Pensione anticipata militari, sono cambiati i requisiti

Home > Lavoro > Pensioni > Pensione anticipata militari, sono cambiati i requisiti

Se cambiano i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata, questi cambiamenti sono estesi a tutte le categorie di lavoratori, compresi i militari. Per il 2015 ci sono delle nuove regole per chi vuole congedarsi in anticipo e anche per tutti coloro che aspirano alla pensione di vecchiaia o di anzianità. 

La riforma del sistema pensionistico va avanti e adesso è stato affrontato il capitolo della pensione anticipata. La prima cosa da chiedersi allora è a che età vanno in pensione i militari? Per il 2015 il comparto della sicurezza dovrà far fronte a nuovi requisiti tenendo come riferimento il Dpr 157/2013 cui però non ha fatto seguito un accordo sui requisiti anagrafici per la pensione dei militari.

Anche i militari andranno in pensione anticipata

Per cui a livello anagrafico valgono i requisiti già in vigore, applicabili al personale dell’Esercito, Aeronautica, Marina, Carabinieri, Polizia di Stato e penitenziaria, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Corpo forestale. L’unica variazione prevista è relativa all’adeguamento del limite anagrafico all’aspettativa di vita.

Da gennaio 2016 quindi si andrà in pensione 4 mesi più tardi.

La pensione di vecchiaia dei militari

Esiste un’età massima di permanenza in servizio che non è sempre la stessa e varia sulla base della qualifica conseguita durante la carriera militare. In generale si va dai 60 ai 65 anni. All’età anagrafica bisogna poi aggiungere il requisito dei contributi fissato a 20 anni di versamenti.

La pensione di anzianità dei militari

I requisiti che i militari devono rispettare per ottenere la pensione di anzianità sono almeno 3, mentre restano attive le finestre mobili. I requisiti sono i seguenti:

  • anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, a prescindere dall’età anagrafica;
  • anzianità contributiva di almeno 35 anni se si rispetta il requisito di 57 anni e 3 mesi di età;
  • anzianità contributiva massima corrispondente all’aliquota dell’80% entro il 31 dicembre 2011 se il lavoratore ha compiuto 53 anni e 3 mesi.

Nel primo caso bisogna specificare che ci può essere un ulteriore posticipo di uno, due o tre mesi se i requisiti sono stati maturati rispettivamente nel 2012, 2013 o 2014.

Lascia un commento