Pensione di anzianità

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 Quando si ha diritto alle pensione di anzianità? Le ipotesi e i casi presi in considerazione appaiono diversi tra loro, ragion per cui occorre fornire una panoramica ben precisa.

Per quello che concerne il diritto relativo alla pensione di anzianità occorre riferirci dal punto di vista cronologico alla situazione disciplinata entro la seguente data: 31 dicembre 2011. Occorre sottolineare che il diritto alla pensione di anzianità, dunque, si esplica successivamente al raggiungimento di una quota fornita dall’unione tra l’età anagrafica minima richiesta e un tempo che deve essere pari ad almeno 35 anni di contributi versati. Vediamo, nello specifico, quando spetta il diritto alla pensione di anzianità tenendo in considerazione le diverse opzioni lavorative.

Il diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti e i lavoratori che sono iscritti ai fondi pensione sostitutivi ed integrativi, a partire dal 1° gennaio 2011, occorre avere raggiunto quota 96 con almeno 60 anni di età. Nello specifico, ecco i requisiti richiesti per ottenere in questo caso il diritto alla pensione di anzianità sono:

quota 96: 60 anni di età più 36 anni di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi.

Il diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori autonomi

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi occorre avere conquistato invece quota 97 con almeno 61 anni di età. Nello specifico, ecco i requisiti richiesti per ottenere in questo caso il diritto alla pensione di anzianità sono:

– quota 97: 61 anni di età più 36 anni di contributi oppure 62 anni di età + 35 anni di contributi.

In caso di anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni di contributi versati

Il presupposto minimo di contributi pari a 35 anni al fine di raggiungere la quota deve essere perfezionato senza tenere in considerazione la contribuzione figurativa determinata da disoccupazione ordinaria e malattia.

In caso di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni di contributi versati

Appare dunque possibile andare in pensione a prescindere dall’età nel caso in cui il lavoratore sia a tutti gli effetti previsti dalla legge in possesso di  un’anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni. In questo caso specifico, se è stato raggiunto il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva, si può utilizzare anche la contribuzione figurativa relativa a disoccupazione e malattia. Un’opzione che, come abbiamo visto, non è prevista nel caso in cui il requisito minimo richiesto nel caso dell’opzione quota 96 e quota 97.

Quando spetta il diritto

Per quanto concerne i lavoratori che, a partire dal primo gennaio del 2011, hanno conquistato i requisiti anagrafici richiesti, occorre dire che costoro potranno accedere alla pensione di anzianità con le seguenti modalità di “differimento“:

12 mesi dalla data di perfezionamento dei requisiti nel caso in cui la pensione venga liquidata a carico del Fondo Lavoratori Dipendenti e dei fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;

18 mesi dalla data di perfezionamento dei previsti requisiti nel caso in cui la prestazione venga liquidata presso una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Parliamo in questo caso di coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti.

Decorrenza della pensione

Per quanto riguarda le modalità di decorrenza della pensione i tempi sono i seguenti: la decorrenza parte dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scadono i mesi di differimento contemplati dalla legge.

Eventuale ripresa dell’attività lavorativa

Alla data di decorrenza della pensione è prevista la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi. Nel caso in cui si verifichi un’eventuale ripresa dell’attività lavorativa dipendente da parte del lavoratore che ha raggiunto la pensione di anzianità, occorre considerare la seguente opzione: l’eventuale ripresa non può in nessun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Non è, al contrario, prevista la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

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