Scadenza e tacito rinnovo nelle assicurazioni diverse da quelle RC auto

Home > Finanza Personale > Assicurazioni > Scadenza e tacito rinnovo nelle assicurazioni diverse da quelle RC auto

 A partire dal 1 gennaio 2013, come è ormai noto alla maggior parte degli automobilisti, le polizze auto per la responsabilità civile non ammettono più la clausola contrattuale del tacito rinnovo, quella norma in base alla quale, per anni, le polizze auto si sono rinnovate in modo automatico alla scadenza. 

Nuove disposizioni sui testimoni dei sinistri RC auto

A partire dall’inizio di quest’anno, infatti, la clausola del tacito rinnovo nelle polizze rc auto è stata abolita per decreto – articolo 170-bis del decreto legge del 18 ottobre 2012 – e tutti gli automobilisti sono liberi di scegliere se rinnovare autonomamente in contratto assicurativo con la vecchia compagnia oppure se cambiare compagnia, stipulando un nuovo contratto.

Arrivano le prime misure per la riduzione delle tariffe RCA

Le compagnie, invece, alla scadenza della polizza, si limitano ad avvisare gli assicurati della scadenza della propria polizza in tempo utile. Quello che è opportuno ricordare, tuttavia, è che la clausola del tacito rinnovo è stata abolita solo per le polizze del settore rc auto e non per tutte le tipologie.

Altri tipi di polizze, infatti, come le polizze infortuni, le polizze salute e le polizze casa, oltre ad avere una durata più lunga, anche di diversi anni, possono contenere la clausola del tacito rinnovo e rinnovarsi automaticamente alla scadenza.

Per queste polizze, quindi, è sempre opportuno controllare le date di scadenza e la durata riportata sul contratto, nonché prendere visione delle modalità di rinnovo.

Nel caso in cui le polizze assicurative prevedessero il rinnovo automatico del contratto alla scadenza,sarà quindi necessario inviare una apposita comunicazione di disdetta alla compagnia qualora si voglia interrompere il contratto.

Lascia un commento