SGR – Società di Gestione del Risparmio

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 Le SGR, sigla che identifica le Società di Gestione del Risparmio, sono state introdotte in Italia con il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58  in recepimento della Direttiva europea 85/611/CEE.

Questo tipo di società hanno la possibilità di svolgere attività come la promozione, istituzione ed organizzazione dei fondi comuni di investimento; la gestione del patrimonio degli organismi di investimento collettivo del risparmio; la gestione di portafogli di investimento per conto terzi e di fondi pensione.

Esistono diverse tipologie di SGR che si distinguono in base alle funzioni che svolgono: le principali sono SGR promotrici e SGR di gestione.

Le SGR, per svolgere le loro attività, devono essere autorizzate dalla Banca d’Itali e dalla Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) che, nel caso rivelino un non ottimale gestione del risparmio possono revocarla. I requisiti delle SGR sono:

– essere una società per azioni;

– avere sede legale e direzione generale nella Repubblica Italiana;

– avere un capitale minimo di  1 milione €;

– avere statuto, atto costitutivo e programma di attività iniziale;

Le SGR hanno diritto di voto sugli strumenti finanziari dei fondi amministrati, diritto che devono esercitare nell’interesse dei partecipanti alla società. Inoltre, per una maggiore trasparenza e sicurezza dei risparmiatori, devono far revisionare i bilanci ad una società di revisione iscritta in apposito albo della Consob.

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