Rimborso veloce per i crediti dell’UNICO

 I crediti d’imposta sono ormai una chimera. Se da un anno all’altro gli anticipi pagati tramite i modelli di dichiarazione, sono troppi, il contribuente arriva a vantare un credito d’imposta nei confronti del fisco. Siccome questo credito non è mai eccessivo, moltissime persone, soprattutto chi compila l’UNICO, tendono a lasciarlo in giacenza per pagare le imposte dell’anno successivo.

Qualche detrazione fiscale per lavoratori autonomi

Se siete un contribuente che paga le tasse attraverso il modello 730 siete abituati al recupero dei crediti d’imposta che vanno ad arricchire la busta paga estiva. Con l’UNICO le cose cambiano ma adesso arriva la buona notizia: si potrà avere in modo celere il rimborso dei crediti d’imposta relativi a questo modello di dichiarazione.

per ottenere il rimborso è sufficiente recarsi ad un CAF per la domanda, i soldi, invece, arriveranno in un secondo  momento a casa. Comunque in tempi rapidi. La novità non è promozionale ma nasce da un articolo aggiunto in extremis al Decreto del Fare. Si tratta dell’Articolo 51-bis che amplia i servizi di assistenza fiscale forniti dai CAF.

Prorogato il pagamento di alcuni UNICO

I contribuenti che possono chiedere il rimborso dei crediti d’imposta sono quelli che hanno un reddito da lavoro dipendente o redditi assimilati ma non hanno un sostituto d’imposta e sono arrivati alla fine del contratto. I redditi assimilati sono gli assegni di mantenimento, le borse di studio, le collaborazione di tutti i tipi senza vincolo di dipendenza, i compensi da amministratore e i redditi legati a lavori socialmente utili.

 

Guida alla presentazione del Modello Red per pensionati

 Cos’è il Modello Red

L’Inps ha inviato una lettera a molti pensionati con la quale ha invitato i titolari di un trattamento previdenziale presse l’Istituto alla presentazione del Modello Red, ossia un documento nel quale viene riassunta la situazione reddituale del 2012, pena la perdita di alcune prestazioni previdenziali.

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Scadenza per la presentazione del Modello Red

Una prima scadenza era stata fissata al 31 luglio 2013, ma, a causa di una scarsa chiarezza nell’indicazione delle modalità di presentazione e sui soggetti che devono presentare il Modello Red, la scadenza è stata posticipata al 31 ottobre 2013.

Chi deve presentare il Modello Red

Il Modello Red riguarda tutti i titolari di uno dei seguenti trattamenti pensionistici erogati dall’Inps:

– le pensioni integrate al minimo;

– le maggiorazioni sugli assegni sociali;

– i trattamenti di famiglia (erogati ad alcune categorie di pensionati);

– le pensioni ai superstiti (reversibilità) che in parte non sono cumulabili con gli altri redditi del pensionato.

I pensionati che percepiscono una di queste pensioni devono presentare il Modello Red se il titolare del trattamento è esonerato da dichiarazione fiscale o se titolare di redditi esenti dall’irpef che non devono essere indicati in fase di dichiarazione dei redditi, ma che influiscono sulla determinazione dell’importo della pensione.

Chi non deve presentare il Modello Red

Il Modello Red non deve essere presentato se, anche se si è titolari di uno dei trattamenti pensionistici indicati sopra, il titolare del trattamento che abbia già dichiarato tutti i redditi percepiti con la presentazione del modello 730 o Unico 2013 (sui compensi incassati nel 2012).

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Come si presenta il Modello Red

Il Modello Red può essere presentato, unitamente alla lettera dell’Inps, copia del codice fiscale e della carta di identità e la documentazione sui redditi percepiti nel 2012,  presso gli stessi sportelli dei Caaf.

Modello 730 anche per chi non ha il sostituto d’imposta

 Il Modello 730 per la dichiarazione dei redditi può essere presentato solo da dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in quanto eventuali debiti e crediti risultanti dalla dichiarazione stessa potranno essere scontati nella busta paga.

► Cos’è e quando si usa il Modello 730 integrativo

Con  l’emendamento al Decreto del Fare sull’argomento, è stata data la possibilità di utilizzare il Modello 730 anche per quei lavoratori che si trovano senza un sostituto d’imposta. L’emendamento entrerà in vigore a partire dal 2014.

La decisione è stata presa per andare incontro alla platea sempre più vasta di contribuenti che si trovano senza lavoro e, quindi, senza un sostituto d’imposta. Nel testo dell’emendamento si legge che il Modello 730 può essere presentato da soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato anche «in assenza di un sostituito d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio».

In questo caso, se dalla dichiarazione emerge che il contribuente è in debito, saranno i Caf a provvedere all’invio del Modello F24 all’Agenzia delle Entrate.

Il versamento può essere effettuato anche con delega, da compilare in ogni sua parte, che deve essere consegnata al contribuente entro e non oltre il 6 giugno (proroga possibile fino al 6 luglio ma con maggiorazione dello 0,4%).

Se, invece, la dichiarazione dei redditi restituisce una situazione di credito del contribuente, il rimborso sarà effettuato dall’amministrazione finanziaria.

 Senza lavoro e senza sostituto d’imposta: due anni per i rimborsi

Inoltre, l’emendamento prevede che il Modello 730 possa essere presentato anche in mancanza di un sostituto d’imposta già per il 2013, ma solo nel caso in cui la risultante della dichiarazione sia un credito a favore del contribuente.

Quando e a chi si deve presentare il modello 730 integrativo

 Le scadenze per la presentazione del modello 730 integrativo

Quando il contribuente si accorge che Modello 730 per la dichiarazione dei redditi sono stati commessi degli errori, ha la possibilità di rimediare con la presentazione del modello 730 integrativo, che permette la rettifica dei dati non correttamente riportati.

Nel caso il contribuente abbia dimenticato di documentare eventuali oneri deducibili o detraibili, può rimediare all’errore presentando il 730 integrativo entro e non oltre il 25 ottobre unitamente alla documentazione che attesta il diritto alle detrazioni e alle deduzioni.

Se non si presenta il 730 integrativo entro il termine stabilito, si può rimediare con la presentazione del modello Unico Persone Fisiche entro la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

► Cos’è e quando si usa il Modello 730 integrativo

A chi deve essere presentato il Modello 730 integrativo

Il Modello 730 integrativo deve essere presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato. Nel caso in cui venga presentato allo stesso Caf o professionista al quale era stato già consegnato il primo modello, il contribuente dovrà esibire solo la documentazione relativa alle correzioni da effettuare, mentre, se si sceglie di presentare ad altro Caf o professionista, è necessario produrre tutta la documentazione necessaria.

Cos’è e quando si usa il Modello 730 integrativo

 Qualche giorno fa sono scaduti i termini utili per la presentazione del Modello 730 2013, valido per la dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno d’imposta 2012. La compilazione del Modello 730 non è sempre agevole e, inoltre, può succedere che anche questa venga fatta da un professionista vi siano degli errori, che possono essere presenti nella compilazione o nel calcolo.

Ma non tutto è perduto. Infatti, se il contribuente si rende conto che qualcosa non è stato dichiarato nel modo giusto, può ricorrere al Modello 730 integrativo, con il quale è possibile correggere quanto precedentemente dichiarato e non incorrere, così, in sanzioni o ammende da parte del Fisco.

Quando si può usare il Modello 730 integrativo?

Il Modello 730 integrativo si usa in due casi: per errore nei dati identificativi del sostituto d’imposta o per errori nella indicazione di oneri deducibili e detraibili.

Modello 730 integrativo per errori nei dati del sostituto d’imposta

Se il Modello 730 presentato per la dichiarazione dei redditi presenta degli errori, delle incongruenze o non ha riportato in modo completo i dati identificativi del sostituto d’imposta – quelli riportati sul frontespizio – si dovrà presentare il Modello 730 integrativo con l’indicazione del ‘codice 2’ e la dichiarazione deve essere corretta solo per i dati relativi al sostituto d’imposta, rimanendo uguale per tutte le altre sezioni.

Una volta presentato il Modello 730 integrativo, spetta al sostituto d’imposta effettuare i relativi conguagli partendo dalle retribuzioni del mese di luglio.

► Quando e a chi si deve presentare il modello 730 integrativo

Modello 730 integrativo per mancata indicazione di deduzioni e detrazioni

Se nel 730 presentato per la dichiarazione dei redditi sono state omesse indicazioni riguardanti la determinazione dell’imposta relativa alla dichiarazione stessa, il contribuente deve presentare il Modello 730 integrativo sul quale sarà indicato il ‘codice 3’.

La mancata indicazione di queste informazioni deve essere corretta sia che comporti un maggior rimborso, un minor debito o non influisca sulla determinazione dell’imposta.

La modifica delle informazioni riguardanti eventuali rimborsi e debiti deve essere fatta dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza nella compilazione della dichiarazione dei redditi originaria.

Il conguaglio sulla retribuzione derivante dal nuovo calcolo dell’ammontare dell’imposta, sia in debito che in credito, deve essere effettuata dal sostituto d’imposta a partire dalla retribuzione relativa al mese di dicembre.

Se la nuova imposizione genera un debito a carico del contribuente, il sostituto d’imposta deve applicare un interesse mensile dello 0,4% a partire dalla retribuzione di agosto.

 

FiscOnline ti aiuta a compilare Unico 2013

 Sono in arrivo buone notizie per coloro che dovranno compilare il modello Unico 2013. La compilazione, infatti, la cui scadenza è fissata (salvo future ed eventuali proroghe) entro il 17 Giugno 2013, sarà molto più facile per coloro che sono registrati al servizio online dell’ Agenzia delle Entrate, FiscOnline.

Guida al 5 per Mille: a chi può essere destinato

 Il 5 per Mille è stato riconfermato anche per la dichiarazione dei redditi del 2013, ossia la dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell’anno di imposta 2012.

Diversamente da quanto accaduto per le dichiarazioni dei redditi dal 2006 – anno di introduzione del 5 per Mille – in poi, quest’anno i soggetti beneficiari del terzo settore sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno.

► 5 per Mille: cos’è come funziona

I soggetti ai quali si può destinare il 5 per Mille

Il contribuente può decidere liberamente di donare il 5 per Mille del suo gettito Irpef alle seguenti categorie di associazioni del terzo settore:

gli enti di volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale;

gli enti della ricerca scientifica e dell’università;

gli enti della ricerca sanitaria;

le attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;

le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni;

le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

La lista provvisoria degli enti e delle associazioni alle quali si può destinare il 5 per Mille è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 14 maggio 2013 per dare poi tempo alle associazioni e agli enti che hanno fatto richiesta di essere inserite negli elenchi di provvedere ad eventuali correzioni.

Elenco onlus 5 per mille 2013 aggiornato

5 per Mille: cos’è come funziona

 Se l’Otto per Mille è una contribuzione obbligatoria e al contribuente è data solo la possibilità di scegliere a chi destinarla (Stato o confessioni religiose), il 5 per Mille è invece una contribuzione volontaria del contribuente che, quindi, può decidere liberamente se aderire o meno.

► Otto per Mille: come funziona e a chi si può essere destinato

Il 5 per Mille è nata in via sperimentale nel 2006 con la possibilità per il contribuente di destinare una parte del gettito derivante dall’Irpef ad una delle seguenti categorie di enti o associazioni no profit:

– sostegno del volontariato, delle onlus, delle associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute;

– finanziamento della ricerca scientifica e delle università;

– finanziamento della ricerca sanitaria.

Giuridicamente parlando, quindi, il 5 per Mille si configura come una forma di finanziamento di una attività, organizzazione o ente socialmente utile messa a disposizione del cittadino senza che per questo, però, sia previsti maggiori oneri.

In pratica il cittadino non ha nessun esborso, ma la sua donazione deriva dal gettito Irpef, quindi è come se fosse lo Stato a pagare la nostra donazione.

Proprio per questi motivi il 5 per Mille non è obbligatorio e il destinatario può essere scelto liberamente ( a differenza dell’Otto per Mille i cui ricavi sono distribuiti esclusivamente tra Stato e confessioni religiose).

► Guida al 5 per Mille: a chi può essere destinato

I soggetti ai quali può essere destinato il 5 per Mille non sempre gli stessi, anzi, dall’introduzione di questa contribuzione hanno subito dei continui cambiamenti, per questo prima di decidere a chi destinare il proprio 5 per Mille è necessario consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Otto per Mille: perché è importante scegliere

 L’Otto per Mille è una contribuzione obbligatoria che il contribuente dà, in proporzione alla quota dell’IRPEF, allo stato, alla Chiesa o alle altre confessioni religiose presenti sul territorio italiano che hanno firmato degli appositi accordi con lo Stato italiano.

È una forma di contribuzione che ultimamente sta destando parecchie polemiche, soprattutto a causa dei metodi di ripartizione dei fondi disponibili, perché, come dimostrato da più parti, ogni anno circa l’85% del gettito dell’Otto per Mille va alla Chiesa Cattolica.

Se da un lato questo può essere spiegato con la preponderanza di questa religione in Italia, dall’altro c’è anche chi sostiene che siano le regole di ripartizione a ‘favorire’ la Chiesa Cattolica rispetto alle altre religioni.

► Otto per Mille: come funziona e a chi si può essere destinato

Tra i meccanismi maggiormente contestati per la destinazione dell’Otto per Mille c’è la ripartizione del gettito che arriva da chi non ha dichiarato la destinazione in fase di dichiarazione dei redditi, che viene distribuito proporzionalmente alle preferenze di chi ha espresso la destinazione, ma, mediamente, meno del 40% dei contribuenti esprime chiaramente a chi vuole dare il suo contributo, una percentuale che non si può certo considerare rappresentativa di tutta la popolazione.

A questo si aggiunge il fatto che la maggior parte dei contribuenti crede che non effettuando nessuna scelta il suo contributo andrà allo Stato, ma non è così: non dichiarando la destinazione del suo Otto per Mille il contribuente lo sta automaticamente dando alla Chiesa Cattolica.

Terzo ed ultimo fatto: all’Otto per Mille contribuiscono anche chi è esentato dalla dichiarazione dei redditi.

Ecco perché è importante dichiarare a chi si vuole destinare il proprio Otto per Mille.

Otto per Mille: come funziona e a chi si può essere destinato

 Cos’è l’Otto per Mille e come funziona

L’Otto per Mille è una contribuzione, introdotta con l’art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222, che viene calcolata in base all’IRPEF e che poi viene ripartita, in base alle dichiarazioni dei contribuenti, tra lo Stato e le diverse fedi religiose presenti sul territorio italiano.

Nella legge di riferimento per l’Otto per Mille viene anche specificato come i soggetti beneficiari di questa contribuzione devono utilizzare le risorse. L’Otto per Mille viene calcolato sulla base del gettito totale Irpef.

È consigliabile per il contribuente, in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi, specificare a chi desidera destinare il proprio Otto per Mille, anche se la legge non lo obbliga a farlo. Infatti, il gettito ricavato dall’Otto per Mille la cui destinazione non è stata dichiarata viene elargito dallo Stato in base alle proporzioni delle scelte di chi ha dichiarato la destinazione.

► Otto per Mille: perché è importante scegliere

I beneficiari dell’Otto per Mille

Stato

Chiesa cattolica, in virtù dell’accordo di revisione del Concordato lateranense del 1984

Chiesa valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi

Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno

Assemblee di Dio in Italia (Pentecostali)

Unione delle comunità ebraiche italiane

Chiesa Evangelica Luterana in Italia

Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia

Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale

Chiesa Apostolica in Italia (Pentecostali)

Unione Buddista Italiana

Unione Induista Italiana