Tagli a luce, acqua e gas se non si paga il condominio

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Qualora un condomino moroso non pagasse le spese condominiali per un semestre, l’amministratore potrà scegliere di sospendere il condomino stesso dalla fruizione dei servizi comuni. Lo prevede il Codice Civile anche se l’attuazione del provvedimento non è facile.

Un condomino può avere dei ritardi nei pagamenti delle spese condominiali, ma se questi ritardi si protraggono per più di sei mesi, allora l’amministratore ha la facoltà di prendere provvedimenti. Secondo l’articolo 63 comma 3 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile, l’amministratore può interrompere per il moroso, la fornitura di acqua, luce e gas. Lo ha confermato anche il Tribunale di Roma facendo però riferimento alla sospensione dell’erogazione decisa dall’azienda erogatrice.

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Di base c’è che il contratto di erogazione di acqua, luce e gas, a favore di un condomino, dietro pagamento di un certo prezzo, è da considerarsi un contratto di somministrazione. Come tale, se chi ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l’inadempimento di lieve entità, si può sospendere il contratto ma occorre che sia dato il giusto preavviso. Se subito dopo la comunicazione il condomino continua ad essere inadempiente, allora l’azienda è autorizzata alla sospensione dell’erogazione del servizio.

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In passato l’opposizione a questo genere di provvedimenti è stata molto forte perché la sospensione del servizio di erogazione di acqua, luce o gas, si collega soltanto ad una tutela economica dell’ente erogatore, mentre i fruitori del servizio, non avendolo più, possono essere ostacolati nel godimento del diritto alla salute. La sospensione dell’erogazione dell’acqua o del riscaldamento, infatti, sono considerati servizi essenziali garantiti anche dalla Costituzione con l’articolo 32.

La riforma del Condominio, entrata in vigore di recente, ribadisce che in caso di morosità, i creditori non possono più agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini. I dati dei morosi, secondo l’articolo 63 comma 1, devono essere forniti dall’amministratore se richiesti.

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