Un nuovo modello di Costituzione per le start-up innovative

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C’è un nuovo modello di costituzione delle start-up innovative. Esso è contemplato nell’art. 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3 convertito in legge n. 33 del 2015.

Il suddetto documento dispone:

Al solo fine di favorire l’avvio di attività in materia di star-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni.

Il legislatore ha demandato il Ministro dello sviluppo economico alla redazione di un modello standard per la costituzione delle start-up tecnologiche, ai soli fini dell’iscrizione nella sezione ordinaria e nella sezione speciale inerente alle start-up innovative e del registro delle imprese degli atti costitutivi delle società di capitale e cooperative che hanno per ”oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico“.

I contratti di società a responsabilità limitata, che hanno per oggetto esclusivo o prevalente, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per i quali viene richiesta l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up (art. 25, comma 8 del decreto legge 19 ottobre 2012 n. 179), sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell’art. 24 del C.A.D., da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di società pluripersonale o dall’unico sottoscrittore nel caso di unipersonale.

L’atto costitutivo e lo statuto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica e devono essere firmati digitalmente da ciascuno dei sottoscrittori. L’atto sottoscritto in maniera diversa non può essere iscritto nel registro imprese. In caso di atto plurilaterale è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contraenti, la sottoscrizione dovrà essere completata entro dieci giorni dal momento dell’apposizione della prima sottoscrizione. Non è richiesta alcuna autentica di sottoscrizione.

 

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