Quali sono gli incentivi fiscali per le aziende in caso di assunzione di personale?

 Parliamo ancora di Riforma del Lavoro. La famosa legge 92/2012 che, entrata in vigore dal luglio del 2012, prevede che a partire dal 1° gennaio del 2013 le aziende che assumono nuovo personale possano usufruire di sgravi fiscali e contributivi.

► Guida al contributo per il licenziamento

Sono proprio queste voci, infatti a pesare di più sulla ripresa dell’occupazione italiana in quanto, con il crollo dei consumi e, quindi, del fatturato aziendale, sono diventate un peso insostenibile.

La Riforma del Lavoro ha così previsto delle agevolazioni a carico delle aziende che assumono.

In particolare gli sgravi contributivi previsti sono ad appannaggio delle aziende che hanno assunto persone con più di 50 anni e disoccupate da almeno un anno dopo il 1° gennaio 2013, in misura pari al 50% del totale contributivo dovuto per ogni dipendente e per un massimo di 12 mesi.

Gli sgravi contributivi sono previsti sia per assunzioni a tempo determinato che per assunzioni a tempo indeterminato. Nel caso il lavoratore venga assunto prima con un contratto a tempo determinato e poi normalizzato a tempo indeterminato, l’azienda può usufruire degli incentivi per ulteriori sei mesi.

► Le modifiche alla riforma Fornero

Possono usufruire di questo incentivo anche le aziende che assumono donne (senza limiti di età) che siano disoccupate da almeno sei mesi e residenti nelle regioni del Mezzogiorno e quelle che assumono nelle aree in cui la sproporzione tra uomini e donne sia superiore al 25%.

Visite fiscali – La guida per i lavoratori

 Quando un dipendente si assenta dal lavoro per malattia, dietro presentazione del relativo certificato emesso da un medico abilitato, può essere oggetto di controlli da parte dell’Inps che può intervenire spontaneamente o su richiesta del datore di lavoro.

Queste visite da parte dell’Istituto di Previdenza sono previste dallo Statuto dei Lavoratori al fine di verificare il reale stato di malattia del lavoratore. Le regole e gli orari delle visite fiscali variano in base alla tipologia di contratto e in base alle categorie lavorative. Vediamoli nel dettaglio.

► Guida all’Aspi – Come e quando si deve presentare la domanda

Dipendenti statali

Gli orari delle visite fiscali per i dipendenti statali

I dipendenti statali, quelli delle pubbliche amministrazioni, gli insegnanti, i militari, i dipendenti delle ASL e degli Enti Locali in caso di assenza dal lavoro per malattia hanno l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, anche durante i fine settimana e nei giorni festivi.

L’orario in cui i dipendenti statali possono ricevere visite fiscali, e quindi ha l’obbligo di trovarsi presso la propria residenza o presso l’indirizzo indicato nel certificato consegnato al datore di lavoro, sono dalle 9.00 alle 13.00 e dalla 15.00 alle 18.00.

Dipendenti privati

I dipendenti di aziende private che presentino un certificato di malattia hanno l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, anche nei giorni festivi, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00.

Visite fiscali – Le esenzioni dall’obbligo di reperibilità presso l’indirizzo indicato

I dipendenti che presentano un certificato di malattia al datore di lavoro sono esentati dall’obbligo di presenza all’indirizzo indicato in caso di:

– patologie per le quali sono necessarie terapie salvavita;

– da infortuni sul lavoro;

– da malattie per cui viene riconosciuta la causa di servizio;

– dagli stati patologici relativi alla situazione di invalidità riconosciuta;

– gravidanza a rischio.

► Liquidazione TFR: come si calcola?

Cosa può fare il medico dell’Inps durante la visita fiscale?

Quando il medico dell’Inps si reca presso il datore di lavoro per una visita fiscale, una volta che ha accertato le reali condizioni di salute del lavoratore assente per malattia, può:

– confermare la prognosi indicata sul certificato;

– prolungare il tempo di assenza dal lavoro di ulteriori 48 ore;

– ridurre la prognosi indicata se il lavoratore presenta evidenti miglioramenti del suo stato di salute che permettano il rientro al lavoro;

– richiedere una visita specialistica se accerta la presenza di patologie specifiche o in caso di prognosi dubbia. In questo caso il lavoratore ha l’obbligo di sostenere la visita indicata.

A cosa va incontro il lavoratore che non venga trovato all’indirizzo indicato in caso di visita fiscale?

Nel caso in cui il lavoratore non venga trovato all’indirizzo indicato nel certificato di malattia dal medico preposto alla visita fiscale, riceve comunicazione dall’Inps per presentarsi presso la sede Asl di competenza per giustificare la sua assenza.

Nel caso in cui il lavoratore non possa giustificare la sua assenza con un valido motivo, non percepirà l’indennità di malattia per i primi 10 giorni richiesti e vedrà ridursi la stessa indennità del 50% per eventuali periodi eccedenti i 10 giorni, esclusi i giorni per i quali è stato certificato il ricovero ospedaliero o sono stati documentati da precedenti visite fiscali.

► Guida alla richiesta di tutela per gli esodati all’Inps

Se il lavoratore non giustifica l’assenza durante la visita fiscale entro 15 giorni dalla richiesta incorre in una decurtazione dello stipendio.

Sono considerati motivi validi per l’assenza ragionevoli impedimenti che non sarebbero potuti occorrere in altre fasce orarie. Non sono considerati motivi validi comportamenti giudicabili non diligenti da parte del lavoratore (tutti i comportamenti consapevolmente atti ad evitare la visita fiscale).

Guida al contributo per il licenziamento

 Dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il contributo di licenziamento. Prevista dalla Riforma del Lavoro voluta dal Ministro Elsa Fornero, va di pari passo con l’ASpI.

► Il dramma del lavoro in Italia: 1 milione di licenziati nel 2012

Si tratta, infatti, di una tassa a carico del datore di lavoro che ha lo scopo di finanziare l’ASpI – Assicurazione Sociale per l’Impiego, ossia il nuovo sussidio di disoccupazione che lo Stato versa a favore di tutti coloro che hanno perso il lavoro per motivi diversi dalle dimissioni volontarie del dipendente.

Per l’anno 2013 il contributo di licenziamento è pari a 483,80 euro per ogni 12 mesi di anzianità accumulati dal lavoratore subordinato. Vediamo nel dettaglio la normativa relativa al contributo di licenziamento.

In quali casi il datore di lavoro deve pagare il contributo di licenziamento?

In linea teorica il contributo di licenziamento deve essere versato in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro rientri nei presupposti di specie che danno diritto al lavoratore di ricevere l’Aspi, il nuovo sussidio di disoccupazione, anche nel caso in cui, poi, il lavoratore non arrivi a percepirla (ad es. se trova un’altra occupazione).

Nello specifico i casi in cui il datore di lavoro deve versare il contributo per il licenziamento sono:

1. licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo;

2. dimissioni per giusta causa (ad esempio mancato pagamento delle retribuzioni, demansionamento, mobbing etc);

3. interruzione del rapporto di apprendistato se non derivate da dimissioni dell’apprendista;

4. risoluzioni consensuali intervenute nell’ambito del tentativo di conciliazione;

5. trasferimento ad altra sede della stessa azienda, nel caso in cui suddetta sede sia distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore o che comporti l’impiego di un tempo superiore agli 80 minuti, calcolati mediamente con l’utilizzo dei mezzi pubblici, per essere raggiunta dal lavoratore.

► Le modifiche alla Riforma Fornero

Quando, invece, il datore di lavoro non ha l’obbligo di versare il contributo di licenziamento?

Il datore di lavoro non ha l’obbligo di versare il contributo di licenziamento nel caso in cui il rapporto di lavoro venga cessato per:

1. dimissioni volontarie e documentate del dipendente;

2. risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (escluse le risoluzioni derivanti da tentativi di conciliazione presso DTL);

3. decesso del lavoratore.

A quanto ammonta il contributo di licenziamento? 

La Riforma del Lavoro prevede che il contributo di licenziamento sia pari al 41% del massimale ASpI.

Per il 2013, questo massimale è di € 1.180,00, quindi l’importo che deve versare il datore di lavoro è di € 483,80 per ogni 12 mesi di anzianità aziendale maturati nell’ultimo triennio (36 mesi), con un massimo di € 1.451,00 per i dipendenti che possono vantare i 36 mesi di anzianità aziendale.

Il contributo viene ricalcolato sulla base dei mesi di effettivo servizio del lavoratore se non si raggiungono i 12 mesi di anzianità, mentre la percentuale da versare non cambia se il lavoratore era impiegato con contratto part-time.

► Vademecum sulla Riforma del Lavoro

Quali sono i termini per il pagamento del contributo di licenziamento?

Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare il versamento del contributo di licenziamento entro il giorno 16 del mese successivo all’interruzione del rapporto di lavoro. Il contributo deve essere versato in un’unica soluzione.

Specifiche per le risoluzioni di rapporti di lavoro avvenuti nel primo trimestre del 2013

Questa scadenza non si applica alle risoluzioni di rapporti di lavoro intercorse nei primi tre mesi del 2013. In questo caso i datori di lavoro che, come specificato sopra, hanno l’obbligo del versamento del contributo, hanno tempo per farlo fino al 16 giugno 2013 senza rischio di incorrere in sanzioni o oneri accessori per il ritardo nella contribuzione.

Per le interruzioni di rapporti di lavoro intercorse nei primi tre mesi l’importo del contributo da versare sarà inserito nel modello F 24 del mese di maggio, che potrà essere pagato entro il 17 giugno 2013.

Guida all’Aspi – Come e quando si deve presentare la domanda

 Come si presenta la domanda per la contribuzione Aspi?

Il lavoratore che ha perso involontariamente il suo impiego deve presentare la domanda per l’indennità di disoccupazione in uno dei seguenti modi:

– Attraverso il sito internet dell’Inps dopo aver richiesto il Pin all’Istituto di Previdenza;

– Attraverso il Contact Center multicanale raggiungibile con il numero verde dedicato 803164 o 06164164 se si utilizza la rete mobile;

– Con l’intermediazione di un patronato.

Quando si deve presentare la domanda per l’Aspi?

In linea generale la domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione Aspi si deve presentare entro e non oltre 60 giorni dal raggiungimento dei requisiti che danno diritto alla contribuzione. Nello specifico le domande vanno presentate all’Inps:

– l’ottavo giorno dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;

– la data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;

– la data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;

– l’ ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

– l’ ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;

– il trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

Guida all’Aspi

Chi può accedere e i requisiti per ottenerla

Quanto dura e a quanto ammonta la contribuzione

Quando non si ha più diritto alla contribuzione

Come e quando si deve presentare la domanda

 

 

 

 

Guida all’Aspi – Quando non si ha più diritto alla contribuzione

 L’Aspi, l’ammortizzatore sociale introdotto dalla Riforma Fornero per i lavoratori che hanno involontariamente perso il proprio impiego può essere ottenuta solo in base a determinati requisiti.

Ovviamente il diritto all’Aspi decade nel momento in cui il lavoratore non risponde più ai requisiti e anche con il sopraggiungere di altre condizioni. Vediamo quali sono.

Quando si perde il diritto all’Aspi?

Il lavoratore che ha beneficiato dell’Aspi non può più ricevere il nuovo contributo di disoccupazione nei seguenti casi:

– Rioccupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;

– Inizio di attività autonoma senza comunicazione all’Inps;

– Raggiungimento dei requisiti contributivi e anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata;

– Raggiungimento dei requisiti per ottenere un assegno di invalidità;

– Non partecipazione – o partecipazione saltuaria – alle attività previste per i disoccupati (formazione, tirocini ecc);

– Non accettazione di una offerta di lavoro con retribuzione minima prevista superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità.

Inoltre, nel caso il lavoratore ottenga una nuova occupazione, la contribuzione Aspi è sospesa per 6 mesi, ma solo nel caso in cui la retribuzione percepita superi i 3.000 euro all’anno. In caso contrario l’Aspi continua ad essere erogata.

Guida all’Aspi

Chi può accedere e i requisiti per ottenerla

Quanto dura e a quanto ammonta la contribuzione

Quando non si ha più diritto alla contribuzione

Come e quando si deve presentare la domanda

 

 

 

Guida all’Aspi – Quanto dura e a quanto ammonta la contribuzione

 Nuovo ammortizzatore sociale previsto dalla Riforma Fornero l’Aspi andrà a sostituire la vecchia indennità di disoccupazione. In questo articolo vediamo per quanto tempo i lavoratori possono percepire questa contribuzione e a quanto ammonta l’assegno percepito.

Per quanto tempo i lavoratori possono percepire l’Aspi?

L’Aspi prevede dei tempi diversi di contribuzione in base all’anno e all’età del lavoratore licenziato. Nello specifico i lavoratori potranno percepire questa indennità secondo la seguente ripartizione:

2013

8 mesi per gli under 50;
12 mesi per gli over 50.

2014

8 mesi per gli under 50;
12 mesi per coloro che hanno un’età compresa tra i 50 e i 54 anni;
14 mesi per gli over 50.

2015

10 mesi per gli under 50;
12 mesi per coloro che hanno un’età compresa tra i 50 e i 54 anni;
16 mesi per gli over 50.

2016

12 mesi per gli under 50;
18 mesi per gli over 50.

2017 

12 mesi per gli under 55;

18 mesi per gli over 55.

A quanto ammonta l’indennità Aspi?

L’importo base dell’Aspi si calcola in base alla retribuzione base del dipendente che ha perso il lavoro, per una percentuale pari al 75% in caso di retribuzione mensile pari o inferiore ai 1.080 euro.

Nel caso di retribuzione media superiore ai 1.080 euro si aggiunge il 25% della differenza tra la remunerazione mensile e la parte eccedente la soglia stabilita.

Dopo i primi sei mesi l’importo della contribuzione si riduce del 15% e di un ulteriore 15% dopo i 12 mesi.

Guida all’Aspi

Chi può accedere e i requisiti per ottenerla

Quanto dura e a quanto ammonta la contribuzione

Quando non si ha più diritto alla contribuzione

Come e quando si deve presentare la domanda

Guida all’Aspi – Chi può accedere e i requisiti per ottenerla

 La Riforma Fornero ha introdotto l’AspiAssicurazione Sociale Per l’Impiego – una nuova forma di contribuzione a favore dei lavoratori che hanno perso involontariamente il proprio impiego.

Questa nuova forma di contribuzione è entrata in vigore dal 1° gennaio 2013 e prevede un graduale passaggio dalla vecchia indennità di disoccupazione alla nuova formula di contribuzione.

Cerchiamo di capire come funziona l’Aspi, chi sono gli aventi diritto e come presentare la domanda.

I requisiti per accedere all’Aspi

Fermo restando che possono accedere all’Aspi solo i lavoratori che hanno involontariamente perso la loro occupazione, questa forma di contribuzione non è prevista pergli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, per i quali rimane in vigore la vecchia disoccupazione.

Possono accedere all’Aspi:

1. I lavoratori dipendenti del settore privato;

2. I lavoratori dipendenti del settore pubblico con contratto a tempo determinato;

3. Gli apprendisti;

4. Gli artisti e il personale dipendente artistico (teatrale, cinematografico).

Quali sono i requisiti necessari per ricevere la contribuzione Aspi?

1. Disoccupazione involontaria;

2. Stato di disoccupazione come da D.lgs. 181/200 (art.1, comma 2, lettera c);

3. Aver accumulato almeno un biennio di anzianità assicurativa;

4. Aver raggiunto almeno 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente al licenziamento.

Guida all’Aspi

Chi può accedere e i requisiti per ottenerla

Quanto dura e a quanto ammonta la contribuzione

Quando non si ha più diritto alla contribuzione

Come e quando si deve presentare la domanda

 

 

Raggiunto un accordo preliminare per il trasporto pubblico: 700 euro una tantum

 Nei prossimi mesi potremo assistere ad una sensibile diminuzione degli scioperi dei trasporti. In queste ore è stato infatti raggiunto un accordo preliminare tra le parti sociali nella trattativa sul rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico locale.

Vademecum sulla Riforma del Lavoro

Dopo circa una trentina di incontri e diversi scioperi, alcuni dei quali annunciati e poi revocati in questi ultimi giorni, le parti in causa hanno accordato ai lavoratori un acconto di 700 euro sul trattamento del triennio 2009-2011. Il versamento avverrà in due rate di uguale importo previste, la prima, per maggio 2013 e la seconda a ottobre 2013.

Sono 116 mila i lavoratori del settore che, anche se ancora in attesa del rinnovo del contratto collettivo, potranno beneficiare di questo trattamento economico una tantum.

Per il Ministri dei Trasporti Martone, che lunedì verrà rimpiazzato dal nuovo ministro che giurerà domani, si tratta di un lascito molto importante di fine mandato:

► La lista dei nuovi Ministri presentata da Enrico Letta

Si tratta di un accordo importante che sblocca una trattativa ormai ferma da 5 anni e che consente di rimettere in moto un settore strategico per l’economia nazionale. Anche in questo settore, grazie al senso di responsabilità dimostrato da tutti gli attori istituzionali coinvolti, è possibile fronteggiare la crisi economica coniugando rigore, equità e crescita.

Vademecum Riforma Lavoro – La Procedura Conciliativa Del Licenziamento Per Giustificato Motivo Oggettivo

 1. Cosa succede se il datore di lavoro non si presenta alla convocazione per l’espletamento del tentativo di conciliazione?

Se un datore di lavoro non si presenta nel giorno previsto per la convocazione per l’espletamento del tentativo presso la presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio il personale è tenuto a redigere il verbale di mancata presenza.

La procedura è da considerarsi comunque espletata.

2. I lavoratori possono farsi rappresentare in sede di procedura conciliativa?

Sì, ma solo dietro presentazione di apposita delega autenticata conferita ad avvocati e consulenti del lavoro abilitati a rappresentare il datore di lavoro.

3. Le parti possono presentare presso la DTL un accordo sindacale precedentemente raggiunto?

Sì. In questo caso gli Uffici possono prendere in considerazione l’accordo già raggiunto ed espletare verifica e successiva funzione notarile per l’accordo stesso.

4. È possibile ricorrere alla procedura conciliativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso licenziamenti ad nutum?

Sono esclusi dalla conciliazionei casi di licenziamento del lavoratore nel periodo di prova, di licenziamento dei dirigenti di azienda, i licenziamenti intimati per superamento del periodo di comporto e il licenziamento dell’apprendista al termine del periodo formativo.

Vademecum Riforma del Lavoro

1. Contratto a tempo determinato

2. Contratto intermittente

3. Contratto di apprendistato e Contratto di associazione in partecipazione

4. Prestazioni di lavoro accessorio con i voucher

5. Contratto a Progetto

6. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Vademecum Riforma Lavoro – Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa A Progetto

 Quali sono le caratteristiche delle collaborazioni a progetto?

Il requisito indispensabile perché una collaborazione possa essere inquadrata nella tipologia del lavoro a progetto è la presenza della descrizione di uno specifico progetto funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale obiettivamente verificabile.

Cosa vuol dire che il progetto non può consistere nella riproposizione dell’oggetto sociale?

Il progetto che viene gestito dal collaboratore in questione deve avere  una sua specificità, compiutezza, autonomia ontologica e predeterminatezza del risultato atteso. Vuol dire che il progetto deve essere la linea guida delle attività del collaboratore.

Come viene determinato il compenso erogato al collaboratore?

Nella determinazione del compenso adeguato per il raggiungimento dell’obiettivo del progetto si fa riferimentoai minimi salariali applicati nello specifico settore alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati contenute nei contratti collettivi di riferimento.

Che rapporto c’è tra l’elencazione delle attività riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma e la presunzione di subordinazione?

Il rapporto tra l’elencazione di tali attività e la presunzione di collaborazione esiste al solo fine ispettivo. Lo scopo è quello diuniformare l’attività di vigilanza, ma non rappresenta indicatore  di generale di distinzione  tra attività autonoma e subordinata.

Vademecum Riforma del Lavoro

1. Contratto a tempo determinato

2. Contratto intermittente

3. Contratto di apprendistato e Contratto di associazione in partecipazione

4. Prestazioni di lavoro accessorio con i voucher

5. Contratto a Progetto

6. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo