Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie

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 Chiunque abbia sostenuto dei costi per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici può usufruire di agevolazione e detrazioni fiscali.

Lo scorso 9 maggio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Circolare con la quale fornisce dei chiarimenti sulle agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici. La Circolare, inoltre, fornisce chiarimenti anche in merito alla questione della cedolare secca.

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Vediamoli nel dettaglio.

Quanto si può detrarre per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica ?

1. Interventi di recupero edilizio

La circolare in esame chiarisce che per le spese documentate sostenute per interventi di recupero edilizio nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, la detrazione spettante dell’imposta lorda è pari al 50% per spese non superiori a 96.000 euro per ogni immobile.

Quindi, rispetto alla precedente normativa, il limite di spesa del 36% è stato elevato al 50% e non sussiste più il limite di spesa di 46.000 euro.

2. Interventi di riqualificazione energetica

La circolare chiarisce, in merito agli interventi di riqualificazione energetica eseguiti a cavallo del periodo di imposta 2013/2013, per l’ottenimento delle detrazioni il termine ultimo per la comunicazione delle spese sostenute all’ENEA, sulle quali si può ottenere una detrazione del 55%, non è il 30 giugno 2013, ma 90 giorni dalla data di fine dei lavori.

La data del 30 giugno 2013 si riferisce al periodo entro il quale devono essere state sostenute le spese per gli interventi di riqualificazione energetica.

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Chi e quanto si può detrarre in caso di decesso del conduttore (affittuario)?

In caso di decesso del conduttore dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione edilizia sono permesse detrazioni Irpef, per spese  documentate rimaste a carico dei contribuenti che hanno, sulla base di un titolo idoneo, il possesso dell’immobile.

In questo caso la detrazione e del 36%.

Se, però, al conduttore dell’immobile subentra un erede che ha piena titolarità del contratto di locazione, il beneficio fiscale si trasmette, per intero, all’erede.

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Chi e quanto si può detrarre in caso di separazione legale?

In caso di separazione legale dei coniugi, come prevedel’art. 16-bis, comma 1, del TUIR: 

la detrazione Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi. Hanno diritto alla detrazione in questione, se hanno sostenuto le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e queste sono rimaste a loro carico, il proprietario o il nudo proprietario dell’immobile, il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), ma anche l’inquilino e il comodatario

La circolare chiarifica che la detrazione Irpef sarà a beneficio del coniuge al quale l’atto legale della separazione ha assegnato, attraverso idonei titolo, la titolarità dell’immobile sul quale sono stati effettuati interventi di ristrutturazione.

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Cedolare secca

In merito all’applicazione del regime transitorio della cedolare secca sui contratti di locazione, la circolare dell’Agenzia delle entrate esplica che per le cedolari riferite nel modello 730/2012 o UNICO 2012 (redditi 2011), ma non confermate per gli anni successivi attraverso l’apposito modello 69, e in mancanza di revoca, il regime transitorio è applicabile per il residuo periodo di durata del contratto.

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