Congedo parentale retribuito fino ai 6 anni, cosa dice l’INPS

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Il Jobs Act ha definito una novità che vale soltanto per i periodi di congedo fruiti nel 2015. L’INPS ha poi spiegato come fare la domanda usando il modello cartaceo SR23. Non ci sono invece novità rispetto alla procedura di richiesta del congedo a ore. 

L’Inps dà il via libera alle domande per il congedo parentale retribuito fino ai 6 anni di età del bambino. Una delle novità contenute nel dl “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” (n. 80 del 15 giugno 2015 ) che non è altro che uno dei decreti attuativi del Jobs Act.

Il messaggio INPS n. 4576 precisa che rispetto al congedo parentale c’è stata un’elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo da 8 a 12 anni e l’elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni. Sono state aggiunte le modalità di presentazione della domanda nel periodo transitorio. Così è scritto:

La riforma dell’art. 32 cit., consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Tale estensione è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

La riforma prevede inoltre che i periodi congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche tale estensione è limitata ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili.

Premesso quanto sopra – poiché per la riforma in questione il legislatore non ha previsto un periodo di vacatio legis, disponendo l’immediata entrata in vigore della riforma stessa – nelle more dell’adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda on line, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell’Istituto seguendo il seguente percorso: www.inps.it > modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il seguente codice: SR23.

Si precisa che la domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia. La domanda cartacea può riguardare anche periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente alla data di presentazione della domanda cartacea, a partire comunque dal 25 giugno 2015.

Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.

La presentazione delle domande cartacee,  per i genitori interessati da questa modalità, è consentita per il solo mese di luglio 2015.

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