Dopo aver perso il lavoro come si accede al fondo di solidarietà?

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Visto il periodo di crisi economica che stiamo vivendo da qualche anno a questa parte, le banche hanno deciso di tutelarsi dall’insolvenza dei mutuatari consigliando loro delle polizze ma mettendoli anche nelle condizioni di sospendere il pagamento delle rate quando viene a mancare la fonte di reddito principale.

L’incertezza economica è la base della nostra situazione sociale e per questo motivo il Fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, sembra una manna dal cielo. Il Fondo, ormai, vanta una lunga storia nel nostro Paese visto che è stato istituito nel 2008. Il suo obiettivo è aiutare chi perde il lavoro e quindi la fonte di reddito principale della famiglia, a sopportare il peso del mutuo, sospendendone il pagamento.

> Caratteristiche del Fondo di Solidarietà

Chi perde il lavoro, quindi, per entrare nel programma di sospensione del pagamento delle rate deve chiedere di essere ammesso al Fondo di solidarietà, gestito dalla Consap che cerca di capire se realmente il richiedente non può pagare più il mutuo. Inizialmente questo Fondo che andava a coprire i ritardi nei pagamenti subiti dalle banche era di 20 milioni di euro ma l’incremento delle richieste ha innalzato il fondo fino a 80 milioni di euro.

> Da rifinanziare il fondo di Solidarietà

L’accesso al fondo, tanto per iniziare, è riservato a chi si trova in difficoltà economica e ha acceso un mutuo che non supera i 250 mila euro. Il periodo di sospensione che si può richiedere non deve superare i 18 mesi complessivi nel piano d’ammortamento. Si può chiedere ad esempio di sospenderlo in modo frazionato o per un anno e mezzo consecutivo. Il Fondo paga gli interessi calcolati sull’IRS per i mutui a tasso fisso e sull’Euribor per i mutui a tasso variabile, mentre restano a carico del mutuatario gli interessi legati allo spread.

Chi accede al Fondo deve avere un ISEE che non supera i 30 mila euro e deve dimostrare di essere in una delle seguenti condizioni:
morte o invalidità permanente dell’intestatario del mutuo;
invalidità civile riconosciuta non inferiore all’80%;
cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Non si può chiedere la sospensione con le dimissioni, le risoluzioni consensuali di un contratto di lavoro, con il passaggio alla pensione, con i licenziamenti per giusta causa o per le dimissioni del lavoratori non per giusta causa.

La sospensione deve essere richiesta entro i 90 giorni dalla scadenza della rata che si pensa di non riuscire a pagare.

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