Estinzione anticipata dei mutui, non ci possono essere penali

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Finalmente è arrivato in Parlamento ed è stato approvato il provvedimento che proibisce anche alle banche italiane di applicare sanzioni e penali per l’estinzione anticipata dei mutui. La regola italiana che offre un po’ di respiro ai risparmiatori.

Chi ha pensato almeno una volta a cambiare banca e finanziamento si sarà scontrato con i pro e i contro di una surroga che alla fine richiede la produzione di così tanti e tali documenti da far desistere i risparmiatori. Meglio sarebbe avere soldi da parte e chiedere l’estinzione parziale o totale del mutuo.

Meglio adesso che l’estinzione  anticipata del mutuo non può comportare l’applicazione di penali. Prima si doveva pagare eccome! Fu il cosiddetto Decreto Bersani, convertito nella Legge n° 40 del 2 aprile 2007, a riconoscere il diritto di chi ha stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione della casa di abitazione o dei locali della propria attività economica o professionale, di estinguere anticipatamente il suo debito nei confronti della banca senza il pagamento di penali.

Una normativa che valeva anche nel caso di accollo di un contratto preesistente.

Quando e come richiedere l’estinzione anticipata del mutuo

In generale un’operazione di estinzione anticipata, parziale o totale, potrebbero rendersi opportuna se, in presenza di un tasso variabile, le condizioni di mercato dovessero improvvisamente mutare. Questo non vuol dire che da un giorno all’altro di ottiene anche la cancellazione automatica dell’ipoteca. In più bisogna ricordare che nel caso di mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione di una seconda casa, l’applicazione di penali per l’estinzione anticipata del finanziamento è ancora valida ma nel contratto di mutuo devono essere specificati i costi e le modalità per completare l’operazione.

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