Le novità per la fatturazione Iva

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 Con l’entrata in vigore della Legge di stabilità il 1° gennaio del 2013 sono entrate in vigore anche delle importanti novità per quanto riguarda la fatturazione Iva, che sono state poi ulteriormente chiarite con la circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 dell’Agenzia delle Entrate.

Le principali novità riguardano soprattutto il reverse charge e il contenuto e le modalità di emissione delle fatture.

► Reverse charge: cos’è e a cosa serve

► Reverse charge: indicazione in fattura e relative scadenze

L’autenticazione delle fattura elettronica

La Legge di Stabilità permette l’emissione della fattura anche solo in formato elettronico previo consenso del destinatario.

Per garantire l’autenticità del documento sono stati previsti i seguenti sistemi:

– sistemi di controllo di gestione;

– firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente;

– sistemi Edi di trasmissione elettronica dei dati.

La fattura in formato elettronico deve essere inviata al destinatario via e mail con l’indicazione di:

– protocollo di comunicazione;

– link da cui scaricare il documento elettronico.

► Come si compila una ricevuta fiscale

Come si compila la fattura elettronica

A partire dal 1° gennaio del 2013 le fatture, sia quelle cartacee che quelle in formato elettronico, possono seguire due diversi tipi di numerazione:

numerazione progressiva che inizia dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012;

inizio di una nuova numerazione per ogni anno solare, in questo caso deve essere indicata anche la data di emissione della fattura vicino al numero (fattura n. 1/2013 etc).

La fattura deve contenere sia il numero della partita Iva di chi emette il documento – in caso di soggetto passivo comunitario si indica il numero di identificazione IVA –  che il codice fiscale.

► Un altro breve riepilogo dell’Iva per cassa

Quando si può emettere la fattura?

La Legge di Stabilità prevede un numero maggiore di casi in cui è possibile emettere la fattura nel momento in cui viene effettuata l’operazione. Nello specifico i casi sono:

– per le cessione di beni nel caso in cui la consegna degli stessi sia certificata o da un documento di trasporto valido o da un documento di identificazione dei soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione;

– per le prestazione di servizi quando eseguite nello stesso mese solare e nei confronti dello stesso soggetto, anche con l’emissione di un solo documento entro e non oltre  il 15 del mese successivo alle operazioni e con il dettaglio delle stesse;

– per le cessioni di beni eseguite dal cessionario nei confronti di un terzo con emissione del documento di fattura entro e non oltre il mese successivo all’effettiva consegna o spedizione dei beni;

– per le prestazioni di servizi a soggetti passivi di un altro Stato comunitario per il quale non è previsto il pagamento dell’imposta da emettere entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata eseguita l’operazione;

– per le prestazioni di servizi da e verso paesi extra comunitari, entro e non oltre il 15 del mese successivo a quello in cui è stata eseguita l’operazione.

La fattura semplificata

Nel caso di operazioni con importo complessivo non superiore ai 100 euro la Legge di Stabilità prevede che possa essere emessa la fattura semplificata, con l’esclusione delle operazioni intracomunitarie.

In cosa consiste la fattura semplificata?

Una fattura semplificata, come dice il suo nome, prevede una maggiore semplicità della sua emissione in quanto prevede che il documento riporti solo il numero di partita Iva – o il codice fiscale –   del committente che abbia sede in Italia, ma solo nel caso in cui si disponga di tutti gli altri dati che permettono l’identificazione dello stesso.

Nella fattura semplificata non è necessario indicare la base imponibile IVA, ma si necessita solo dell’indicazione di

denominazione o ragione sociale della ditta;

prezzo totale (IVA esclusa);

aliquota applicata.

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