I kit omologati non escludono l’inerenza

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 Anche se s’installa un kit omologato su una macchina, questa non può essere considerata “ad uso ufficio” con i conseguenti benefici fiscali, quindi il kit non giustifica la deducibilità dei costi o la detraibilità dell’IVA. Il discorso cambia se il kit è permanente, se cioè rappresenta un’attrezzatura istallata “una volta per tutte”. E’ questo il senso della sentenza della Corte di Cassazione numero 7896 del 28 marzo scorso.

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Il pronunciamento è arrivato alla fine della disamina di un fatto importante. L’Agenzia delle Entrate ha inviato degli avvisi di accertamento relativi all’IRPEF, all’IRAP e all’IVA per gli anni d’imposta 2002 e 2003 per un geometra. Il motivo della contestazione nasce dal fatto che secondo l’Erario ul geometra aveva detratto l’IVA per l’acquisto di una macchina e aveva anche detratto i costi legati al suo utilizzo.

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Invece, alla luce degli atti previsti per l’immatricolazione, non risultava che l’automobile fosse ad uso ufficio e comunque non era chiaro che il veicolo fosse strumentale all’attività da libero professionista.

L’Agenzia delle Entrate ci ha voluto vedere chiaro dopo una notifica, da parte delle Fiamme Gialle, inviata allo stesso contribuente. La Finanza, infatti, aveva effettuato una ricerca su diversi autoveicoli per capire quali fossero in circolazione per uso ufficio, con regolare immatricolazione e quali al contrario non avessero i documenti in regola nonostante i benefici fiscali.

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