Lavoro intermittente, quando è illegittimo?

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Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad una richiesta di parere della Direzione territoriale del lavoro di Trieste e Gorizia, ha fornito – con la nota n. 18194 del 4 ottobre 2016 – alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo del contratto intermittente.

Una precisazione normativa molto importante in cui si ribadisce che salvo per ragioni individuate esplicitamente e salvo in caso di manifestata esigenza produttiva, non si può pagare una prestazione d’opera con i voucher. Detto questo ecco i casi in cui i voucher non si possono usare, riassunti da IPSOA.

Si ricordano, infine, i divieti espressamente previsti dal legislatore per questa tipologia contrattuale e disciplinati dall’articolo 14 del Decreto legislativo n. 81/2015:

  • per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223), che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
  • presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
  • ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare l’articolo 28 del Decreto legislativo n. 81/2008.

Sempre nello stesso documento si ribadisce che nel caso in cui il CCNL di riferimento al momento del contratto, faccia esplicito richiamo al divieto di stipula di un contratto discontinuo, il contratto temporaneo non può essere usato nemmeno se ci riferisce a persone con meno di 24 anni e più di 55 anni.

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